Art. 8

Procedura di registrazione

In vigore dal 10 dic 2024
Procedura di registrazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un intermediario finanziario presenta una richiesta di registrazione nel proprio registro nazionale, tale richiesta sia approvata entro tre mesi dalla data di presentazione, a condizione che l’intermediario finanziario fornisca la prova di soddisfare tutti i requisiti seguenti: a) residenza a fini fiscali in uno Stato membro o in una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali né nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675; b) se l’intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un depositario centrale di titoli, un’autorizzazione dell’autorità competente pertinente nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia; o, se l’intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un’autorizzazione dell’autorità competente pertinente nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere tali attività; se l’intermediario finanziario richiedente, residente a fini fiscali in una giurisdizione di un paese terzo, ha ottenuto tale autorizzazione ai sensi di norme nazionali che non sono ritenute comparabili alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi, da uno Stato membro, tale Stato membro può considerare tale requisito non soddisfatto; c) una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o a norme comparabili di una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. 2.   Lo Stato membro autorizza un intermediario finanziario certificato ad agire per conto di un altro intermediario finanziario facente parte dello stesso gruppo e ad assumersi l’obbligo di cui all’ e gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli da 10 a 15. 3.   Se l’intermediario finanziario richiedente è residente a fini fiscali in una giurisdizione di un paese terzo in cui né la direttiva 2010/24/UE né una convenzione che fornisce assistenza nella riscossione delle imposte si applica al recupero totale o parziale della perdita di entrate da ritenuta alla fonte a norma dell’, lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta può esigere garanzie sufficienti e proporzionate per assicurare il recupero di tale perdita in relazione alla richiesta di esenzione. 4.   Uno Stato membro può rigettare la richiesta di registrazione se: a) l’intermediario finanziario interessato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o b) un’indagine viene avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte in relazione all’intermediario finanziario in questione. Ai fini della lettera a), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui tale Stato membro ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima della presentazione della richiesta di registrazione. 5.   Gli intermediari finanziari notificano senza indebito ritardo all’autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a c). 6.   Qualora la richiesta di registrazione sia rigettata a norma del paragrafo 4, lo Stato membro garantisce che l’intermediario finanziario sia autorizzato a presentare un’altra richiesta di registrazione, se lo Stato membro ha stabilito che è stato posto rimedio alle circostanze che avevano causato il rigetto della richiesta.
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