Art. 1
Modifiche della direttiva 2005/35/CE
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2005/35/CE
La direttiva 2005/35/CE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’applicazione delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative per i reati di inquinamento»
;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Finalità
1. Lo scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto dell’Unione le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che qualsiasi società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili di scarichi illegali di sostanze inquinanti siano soggette a sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.
2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose conformemente al diritto dell’Unione e al diritto internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o penali in conformità del loro diritto nazionale.»
;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
“convenzione Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, inclusi i relativi protocolli del 1978 e del 1997, nella versione aggiornata;
2)
“sostanze inquinanti”: le sostanze regolamentate dall’allegato I (idrocarburi), dall’allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), dall’allegato III (sostanze nocive trasportate per mare in colli), dall’allegato IV (acque reflue delle navi), dall’allegato V (rifiuti solidi delle navi) della convenzione Marpol 73/78 e i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico;
3)
“residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico”: qualsiasi materiale rimosso dall’acqua di lavaggio o dall’acqua scaricata da un sistema di trattamento, l’acqua di scarico che non soddisfa il criterio di scarico o altro materiale residuo rimosso dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (exhaust gas cleaning systems – EGCS) come risultato del ricorso a un metodo di conformità per la riduzione delle emissioni, come definito nell’allegato VI, norma 4, della convenzione Marpol 73/78, utilizzato come alternativa in termini di riduzione delle emissioni alle norme stabilite nell’allegato VI, norma 14, di tale convenzione, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation – IMO);
4)
“scarico”: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, di cui all’ della convenzione Marpol 73/78;
5)
“nave”: un’imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell’ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d’aria, i sommergibili e i natanti;
6)
“persona giuridica”: qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status ai sensi del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
7)
“società”: l’armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall’armatore la responsabilità dell’esercizio della nave.»
;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Violazioni ed eccezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, siano considerati violazioni, a meno che:
a)
per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato I della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 15, 34, 4.1, 4.2 o 4.3 di detto allegato, nonché di cui alla parte II-A, sezione 1.1.1, del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (“codice polare”);
b)
per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato II della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 13, 3.1.1, 3.1.2 o 3.1.3 di detto allegato, nonché di cui alla parte II-A, sezione 2.1, del codice polare;
c)
per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato III della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alla norma 8.1 di detto allegato;
d)
per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato IV della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 3, 11.1 e 11.3 di detto allegato, nonché alla parte II-A, sezione 4.2, del codice polare;
e)
per le sostanze inquinanti regolamentate dall’allegato V della convenzione Marpol 73/78, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui alle norme 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2 e 7 di detto allegato, nonché alla parte II-A, sezione 5.2, del codice polare; e
f)
per i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, tali scarichi soddisfino le condizioni di cui all’allegato VI, norme 4, 14.1, 14.4, 14.6, 3.1.1 e 3.1.2 della convenzione Marpol 73/78, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall’IMO, compresa la risoluzione MEPC.340 (77) nella versione aggiornata.
2. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie a far sì che qualsiasi società o altre persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 siano ritenute responsabili.»
;
5)
gli sono soppressi;
6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Misure di controllo dell’applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro
1. Se eventuali irregolarità o informazioni fanno sorgere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all’interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda a un’adeguata ispezione o ad altre misure appropriate a norma del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall’IMO.
2. Se l’ispezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell’, lo Stato membro interessato applica le disposizioni della presente direttiva. Le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera ne sono informate.
3. L’allegato I della presente direttiva comprende un elenco indicativo delle irregolarità o delle informazioni da tenere in considerazione nell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.»
;
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Sanzioni amministrative
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni amministrative ai sensi del loro sistema giuridico nazionale per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell’ e della presente direttiva e ne assicurano l’applicazione. Le sanzioni amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative introdotte in recepimento della presente direttiva includano ammende imposte alla società ritenuta responsabile della violazione.
3. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria, comprese le ammende di cui al paragrafo 2, sia avviata dall’autorità competente e le ammende siano irrogate dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni imposte a norma del presente paragrafo sono effettive, proporzionate e dissuasive e applicate conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 6 luglio 2027 le disposizioni legislative che adottano a norma del presente paragrafo e, senza ritardo, ogni eventuale modifica successiva di tali disposizioni, o che incida su di esse.
(*1) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).»;"
8)
gli articoli 8 bis, 8 ter 8 quater sono soppressi;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 quinquies
Applicazione efficace delle sanzioni
1. Per garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate dissuasive, gli Stati membri garantiscono che, nel determinare e applicare il tipo e il livello di sanzione amministrativa a una società o altra persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, a norma dell’articolo 8, di una violazione ai sensi dell’, dalle autorità competenti, queste ultime tengano conto di tutte le circostanze pertinenti della violazione, in particolare:
a)
la natura, la gravità e la durata dello scarico;
b)
il grado di colpevolezza o negligenza della persona responsabile, ai sensi dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato;
c)
i danni causati dallo scarico all’ambiente o alla salute umana, compreso, se del caso, il loro impatto sulla pesca, sul turismo e sulle comunità costiere;
d)
la capacità finanziaria della società o altra persona fisica o giuridica responsabile;
e)
i benefici economici che la violazione genera o che si prevede genererà per le società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, laddove applicabile;
f)
le misure adottate dalle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili per prevenire lo scarico o mitigarne gli impatti;
g)
il livello di cooperazione delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili con l’autorità competente, comprese eventuali azioni volte a eludere od ostacolare lo svolgimento di un’ispezione adeguata o di un’altra indagine da parte di tale autorità; e
h)
qualsiasi precedente violazione da inquinamento provocato dalle navi da parte delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili.
2. Gli Stati membri non fissano, né applicano sanzioni amministrative per le violazioni ai sensi della presente direttiva, a un livello che sia troppo basso per garantirne l’efficacia, la proporzionalità e il carattere dissuasivo.»
;
10)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Scambio di informazioni ed esperienze
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) cooperano nello scambio di informazioni, sulla base del sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, e all’allegato III della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (SafeSeaNet), in modo da conseguire gli obiettivi seguenti:
a)
migliorare le informazioni necessarie per l’attuazione efficace della presente direttiva, in particolare quelle fornite dal servizio satellitare europeo di individuazione dell’inquinamento (CleanSeaNet) istituito dalla presente direttiva e da altri meccanismi di comunicazione pertinenti, al fine di sviluppare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare;
b)
sviluppare e attuare un sistema di controllo e monitoraggio adeguato, integrando le informazioni fornite a norma della lettera a) con le informazioni che la Commissione rende disponibili agli Stati membri in SafeSeaNet, THETIS-UE e in altre banche dati e strumenti di informazione dell’Unione, al fine di facilitare la rapida identificazione e il monitoraggio delle navi che scaricano sostanze inquinanti, nell’intento di ottimizzare le misure di applicazione prese dalle autorità nazionali;
c)
utilizzare al meglio le informazioni fornite a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo, nonché quelle comunicate dagli Stati membri conformemente all’articolo 10 bis, al fine di agevolare l’accesso a tali informazioni e il loro scambio tra le autorità competenti e con le autorità di altri Stati membri e la Commissione; e
d)
entro il 6 luglio 2030, provvedono affinché le autorità competenti analizzino digitalmente tutte le segnalazioni ad alta affidabilità e indichino se verificano o meno tali segnalazioni ad alta affidabilità inviate ogni anno da CleanSeaNet, sforzandosi di verificare almeno il 25 % di tali segnalazioni, laddove per “verifica” si intende qualsiasi azione di follow-up intrapresa dalle autorità competenti in relazione a una segnalazione inviata da CleanSeaNet al fine di determinare se la segnalazione in questione corrisponde a uno scarico illegale. Se uno Stato membro non verifica una segnalazione, dovrebbe indicarne i motivi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui principali incidenti da inquinamento provocato dalle navi siano diffuse tempestivamente alle comunità di pesca e costiere interessate.
3. La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all’applicazione della presente direttiva in tutta l’Unione, al fine di stabilire prassi e orientamenti comuni sull’applicazione della presente direttiva.
4. La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze e migliori prassi tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri su come garantire una determinazione e un’applicazione efficaci delle sanzioni. Sulla base di tale scambio di informazioni, la Commissione può proporre orientamenti, anche per quanto riguarda i tipi di sostanze inquinanti e le aree sensibili che destano preoccupazione.
(*2) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).»;"
11)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 10 bis
Comunicazione delle informazioni
1. La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione per la raccolta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito all’attuazione del sistema di applicazione previsto dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni relative alle azioni intraprese dalle loro autorità competenti siano comunicate attraverso lo strumento elettronico di comunicazione di cui al paragrafo 1:
a)
informazioni relative al seguito dato dalle autorità competenti a una segnalazione inviata tramite CleanSeaNet o ai motivi per cui non vi è stato dato seguito, quanto prima, dopo che sono state completate le attività di follow-up o è stata adottata la decisione di non procedere a tali attività;
b)
informazioni relative alle ispezioni effettuate o altre azioni opportune intraprese in conformità dell’articolo 6, non appena possibile dopo il completamento dell’ispezione o delle azioni opportune;
c)
informazioni relative alle azioni intraprese in conformità dell’articolo 7, non appena possibile dopo il completamento di tali azioni; e
d)
informazioni relative alle sanzioni comminate in conformità della presente direttiva, non appena il procedimento amministrativo e, se del caso, quello giudiziario, siano conclusi, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per le sanzioni imposte nel corso dell’anno civile precedente. Nella misura in cui comprendono dati personali, le informazioni relative alle sanzioni sono rese anonime.
3. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate sulla procedura di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, specificando tra l’altro il tipo di informazioni da comunicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità che sono autorizzate ad accedere allo strumento di comunicazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 10 ter
Formazione
La Commissione, con l’assistenza dell’EMSA e in cooperazione con gli Stati membri, agevola lo sviluppo delle capacità degli Stati membri fornendo, se del caso, formazione alle autorità responsabili, per l’individuazione, la verifica delle violazioni che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e l’applicazione delle sanzioni o ogni altra misura derivante da tali violazioni.
Articolo 10 quater
Pubblicazione delle informazioni
1. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 bis, la Commissione rende disponibile al pubblico una panoramica a livello dell’Unione regolarmente aggiornata sull’attuazione e sull’applicazione della presente direttiva, una volta concluso il procedimento amministrativo e giudiziario, se del caso. Nella misura in cui comprendono dati personali o informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, le informazioni relative alle sanzioni sono rese anonime. Tale panoramica comprende le informazioni elencate nell’allegato II della presente direttiva.
2. Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva.
Articolo 10 quinquies
Protezione delle persone che segnalano potenziali violazioni e protezione dei loro dati personali
1. La Commissione sviluppa, rende accessibile e mantiene un canale di segnalazione esterna online riservato per la ricezione delle segnalazioni, ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), su potenziali violazioni della presente direttiva e trasmette tali segnalazioni agli Stati membri interessati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti che ricevono segnalazioni di violazioni della presente direttiva, presentate attraverso il canale di cui al paragrafo 1, investighino, se del caso agiscano, e forniscano un riscontro in maniera tempestiva, e diano seguito a tali segnalazioni in conformità della direttiva (UE) 2019/1937.
3. La Commissione può limitare, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e in linea con l’articolo 25, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’applicazione degli , da 14 a 22, 35 e 36 di tale regolamento, per gli interessati che sono oggetto della segnalazione presentata attraverso il canale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o che sono menzionati nella stessa, e che non sono gli interessati che inviano tale segnalazione. Tale restrizione può essere applicata solo per la durata necessaria alle indagini sulla segnalazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo da parte delle autorità competenti dello Stato membro.
(*3) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)."
(*4) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17)."
(*5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»
"
12)
gli articoli 11 e 12 sono soppressi;
13)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Valutazione e riesame
1. Entro il 6 luglio 2032 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:
a)
l’esperienza acquisita dall’attuazione della presente direttiva;
b)
le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 bis e la panoramica a livello dell’Unione fornita a norma dell’articolo 10 quater.
c)
l’interazione della presente direttiva con altre pertinenti normative internazionali e dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente marino e di sicurezza marittima; e
d)
i dati e i risultati scientifici più recenti.
2. Nel quadro del riesame, la Commissione valuta la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della presente direttiva, se del caso delle norme internazionali nuove o aggiornate per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, fatte salve le disposizioni presenti e future della convenzione Marpol 73/78, tra cui i rifiuti di plastica marini, la perdita di container, la perdita di pellet di plastica.»
14)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’ del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 e l’ del regolamento (CE) n. 2099/2002.
(*6) Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1)."
(*7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
15)
gli articoli 14 e 15 sono soppressi;
16)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri privi di accesso diretto al mare o senza porti marittimi non sono tenuti a recepire e attuare l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva.»
;
17)
l’allegato unico è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:3101:oj#art-1