Art. 3

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2002/87/CE All'articolo 31 della direttiva 2002/87/CE è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta, in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, il funzionamento della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda gli aspetti elencati di seguito, tenendo conto in particolare del trattamento prudenziale delle partecipazioni intersettoriali ai sensi delle norme settoriali, in termini di parità di condizioni: a) se il fatto che vi siano imprese di servizi finanziari soggette a vigilanza finanziaria ai sensi delle norme settoriali, ma non elencate in nessuno dei settori finanziari individuati nella presente direttiva, crea condizioni di disparità tra i conglomerati finanziari; b) se tutti i conglomerati finanziari attuano in modo coerente le norme che disciplinano i requisiti di adeguatezza patrimoniale, comprese quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione (*18), e se tali norme impongono requisiti quantitativi globali comparabili ai conglomerati finanziari, indipendentemente dal fatto che il principale settore finanziario del conglomerato finanziario sia il settore bancario, il settore assicurativo o il settore dei servizi di investimento; c) se le procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza e la ripartizione dei mandati e dei poteri di esecuzione tra i coordinatori e le autorità di vigilanza settoriali, in particolare per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale, sono sufficientemente chiare e armonizzate per garantire che i requisiti di adeguatezza patrimoniale siano efficacemente applicati in modo coerente in tutta l'Unione, indipendentemente dal principale settore finanziario in cui opera un conglomerato finanziario; d) se la mancata identificazione di un'impresa responsabile in ultima istanza del rispetto della presente direttiva pone problemi per quanto riguarda la garanzia di parità di condizioni.
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