Art. 24
Requisiti per la valutazione
In vigore dal 27 nov 2024
Requisiti per la valutazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le valutazioni previste all’ siano effettuate da uno dei soggetti seguenti:
a)
un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e);
b)
l’autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).
2. Le valutazioni di cui all’ sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo.
3. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, una valutazione definitiva si basa su ipotesi prudenti e non presuppone la potenziale erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è avviata l’azione di risoluzione.
4. La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a)
un bilancio aggiornato e una valutazione economica aggiornata, conformemente alla direttiva 2009/138/CE, del soggetto;
b)
una relazione sulla situazione finanziaria del soggetto, compresa, se del caso, una valutazione da parte di una funzione attuariale indipendente delle riserve tecniche del soggetto di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE;
c)
eventuali informazioni supplementari sul valore di mercato e contabile delle attività, delle riserve tecniche di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE e delle altre passività del soggetto.
5. La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Essa contiene inoltre una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori avrebbe prevedibilmente ricevuto se il soggetto interessato fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all’.
6. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall’autorità di risoluzione sia dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
le metodologie per valutare il valore delle attività e passività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel contesto della risoluzione;
c)
la separazione delle valutazioni previste agli della presente direttiva.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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