Art. 1
Modifiche
In vigore dal 15 nov 2024
Modifiche
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1.
nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:
«I.1. ADR
Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2025 fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
2.
nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:
«II.1. RID
Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025 fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
3.
nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:
«III.1. ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2025, nonché l’, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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