Art. 8

Criteri di valutazione

In vigore dal 23 ott 2024
Criteri di valutazione 1.   Gli Stati membri valutano la qualità dell’aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all’ in tutte le loro zone, secondo i criteri fissati nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e conformemente all’allegato IV. 2.   In tutte le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’, la qualità dell’aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da applicazioni di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di valutare la qualità dell’aria e fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio degli inquinanti atmosferici e sulla rappresentatività nello spazio delle misurazioni in siti fissi. 3.   A decorrere da 2 anni dopo l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, la qualità dell’aria ambiente è valutata con applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative, oltre a misurazioni in siti fissi, in tutte le zone in cui il livello di inquinanti supera un valore limite o un valore-obiettivo pertinente di cui all’allegato I. Le applicazioni di modellizzazione o le misurazioni indicative di cui al primo comma forniscono informazioni sulla distribuzione degli inquinanti nello spazio. Qualora siano utilizzate applicazioni di modellizzazione, esse forniscono anche informazioni sulla rappresentatività spaziale delle misurazioni in siti fissi e sono effettuate con la frequenza ritenuta opportuna, ma almeno ogni 5 anni. 4.   In tutte le zone classificate come al di sotto delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all’, la qualità dell’aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure indicative, stime obiettive o con una combinazione di queste. 5.   Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori limite e ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati delle applicazioni di modellizzazione usate in conformità del presente articolo, paragrafo 3 o 4, o dell’, paragrafo 3, o delle misurazioni indicative. Se sono disponibili misurazioni in siti fissi con un’area di rappresentatività spaziale che copre l’area di superamento calcolata dall’applicazione di modellizzazione, uno Stato membro può scegliere di non segnalare il superamento modellizzato come superamento dei valori limite e dei valori-obiettivo pertinenti. 6.   Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate conformemente ai paragrafi 3 o 4 rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, può essere utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione. Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate conformemente all’, paragrafo 3, rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, è utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione. Qualora siano utilizzate ulteriori misurazioni in siti fissi, tali misurazioni sono stabilite entro 2 anni civili dopo l’individuazione del superamento con le applicazioni di modellizzazione. Qualora siano utilizzate ulteriori misurazioni indicative, tali misurazioni sono stabilite entro un anno civile dopo l’individuazione del superamento con le applicazioni di modellizzazione. Le misurazioni coprono almeno un anno civile, conformemente ai requisiti minimi di copertura dei dati di cui all’allegato V, lettera B, per valutare il livello di concentrazione dell’inquinante in questione. Qualora uno Stato membro scelga di non effettuare ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi, il superamento mostrato dalle applicazioni di modellizzazione è utilizzato per la valutazione della qualità dell’aria. 7.   Entro l’11 giugno 2026, la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, ulteriori dettagli tecnici per: a) le applicazioni di modellizzazione, compreso il modo in cui i risultati delle applicazioni di modellizzazione e le misurazioni indicative sono presi in considerazione nella valutazione della qualità dell’aria e il modo in cui i potenziali superamenti individuati da tali metodi di valutazione possono essere verificati; b) la determinazione della rappresentatività spaziale dei punti di campionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 8.   L’impiego di bioindicatori è da considerare laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione, anche in conformità con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284.
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