Art. 21
Inquinamento atmosferico transfrontaliero
In vigore dal 23 ott 2024
Inquinamento atmosferico transfrontaliero
1. Se il trasporto transfrontaliero di inquinanti da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo a superare i valori limite, i valori-obiettivo per l’ozono, l’obbligo di riduzione dell’esposizione media o le soglie di allarme in un altro Stato membro, quest’ultimo lo notifica alla Commissione e agli Stati membri da cui proviene l’inquinante.
2. Gli Stati membri interessati cooperano tra loro, anche istituendo squadre congiunte di esperti e con l’assistenza tecnica della Commissione, per individuare le fonti di inquinamento atmosferico, i contributi di tali fonti ai superamenti in un altro Stato membro e i provvedimenti da adottare individualmente e in coordinamento con altri Stati membri per affrontare tali fonti, e formulano iniziative coordinate, quali il coordinamento dei piani per la qualità dell’aria a norma dell’, in cui ciascuno Stato membro affronta le fonti di inquinamento situate nel suo territorio, al fine di eliminare il superamento.
Gli Stati membri si rispondono l’un l’altro in modo tempestivo e informano la Commissione entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.
3. La Commissione è informata e invitata a partecipare o ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di fornire un aggiornamento sui progressi compiuti nell’attuazione di qualsiasi iniziativa coordinata istituita a norma di tale paragrafo. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l’inquinamento transfrontaliero.
4. Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell’, piani d’azione a breve termine coordinati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri ricevano tutte le informazioni appropriate relativamente a tali piani d’azione a breve termine senza indebito ritardo.
5. Allorché si verifichino superamenti della soglia di allarme o della soglia di informazione in zone in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono esserne informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.
6. Nella notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono individuare, per l’anno in questione:
a)
zone in cui il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento dei valori limite o dei valori-obiettivo in tali zone;
b)
unità territoriali di esposizione media, nelle quali il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media in tali unità.
Uno Stato membro può inoltre fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione gli elenchi di tali zone e unità territoriali di esposizione media, unitamente alle informazioni sulle concentrazioni e alle prove che dimostrano che l’inquinamento atmosferico proveniente da fonti transfrontaliere, anche da paesi terzi, su cui tale Stato membro non ha alcun controllo diretto, contribuisce in modo significativo al superamento. La Commissione può prendere in considerazione tali informazioni, se del caso, ai fini dell’.
7. Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 2 e 4 e nell’informarne il pubblico come previsto al paragrafo 5, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione. Gli Stati membri possono, se del caso, chiedere assistenza tecnica alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2881:oj#art-21