Art. 1

Modifiche della direttiva 1999/2/CE

In vigore dal 23 ott 2024
Modifiche della direttiva 1999/2/CE All’ della direttiva 1999/2/CE, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell’autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l’autorizzazione stessa. 4.   In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione.».
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