Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: a) «piattaforma di lavoro digitale»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti: i) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile; ii) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; iii) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo; iv) comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; b) «lavoro mediante piattaforme digitali»: il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell’Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l’individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l’individuo o un intermediario e il destinatario del servizio; c) «persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali»: un individuo che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto da parte dei soggetti interessati; d) «lavoratore delle piattaforme digitali»: qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia; e) «intermediario»: una persona fisica o giuridica che, al fine di rendere disponibile il lavoro mediante piattaforme digitali a una piattaforma di lavoro digitale o per mezzo di quest’ultima: i) instaura un rapporto contrattuale con tale piattaforma di lavoro digitale e un rapporto contrattuale con la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; oppure ii) rientra in una catena di subappalto tra tale piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; f) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, quali i sindacati e i rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori delle piattaforme digitali conformemente al diritto e alle prassi nazionali; g) «rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali»: i rappresentanti dei lavoratori e, nella misura in cui siano previsti dal diritto e dalle prassi nazionali, i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali diversi dai lavoratori delle piattaforme digitali; h) «sistemi di monitoraggio automatizzati»: i sistemi utilizzati per effettuare, o che sostengono, il monitoraggio, la supervisione o la valutazione, tramite strumenti elettronici, dell’esecuzione del lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali o delle attività svolte nell’ambiente di lavoro, anche raccogliendo dati personali; i) «sistemi decisionali automatizzati»: i sistemi utilizzati per prendere o sostenere, tramite strumenti elettronici, decisioni che incidono significativamente sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, comprese le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare decisioni che influenzano la loro assunzione, il loro accesso agli incarichi di lavoro e la relativa organizzazione, i loro guadagni, compresa la fissazione del prezzo dei singoli incarichi, la loro sicurezza e salute, il loro orario di lavoro, il loro accesso alla formazione, la loro promozione o suo equivalente, e la loro situazione contrattuale, compresa la limitazione, la sospensione o la chiusura del loro account. 2.   La definizione di «piattaforma di lavoro digitale» stabilita al paragrafo 1, lettera a), non comprende i prestatori di un servizio il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni o che consente la rivendita di beni da parte di individui che non sono professionisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2831:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo