Art. 6
Divulgazione
In vigore dal 23 ott 2024
Divulgazione
1. Ai fini dell’applicazione degli , il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di deposito della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro, sia stato divulgato:
a)
dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti dell’autore o del suo avente diritto; e
b)
nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest’ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo autore o del suo avente diritto.
Storico versioni
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