Art. 5

Modifiche della direttiva 2014/30/UE

In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche della direttiva 2014/30/UE La direttiva 2014/30/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «26) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12); 27) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747. (*12)  Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;" 2) è inserito il capo seguente: «Capo 5 bis Procedure di emergenza Articolo 40 bis Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento agli apparecchi contemplati dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater della presente direttiva si applicano esclusivamente ad apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 40 ter e 40 quater si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda gli apparecchi immessi sul mercato in conformità dell’articolo 40 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2 bis. Articolo 40 ter Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni 1.   Laddove gli apparecchi siano stati designati come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali apparecchi, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva nei casi seguenti: a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2 bis, e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. 4.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. 5.   Fatto salvo l’, gli apparecchi che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali applicabili stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 3, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che gli apparecchi contemplati dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, gli apparecchi conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono stati immessi sul mercato si intendono conformi ai requisiti essenziali della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti essenziali che sono indicati nell’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o che stabilisce la specifica comune in questione. Articolo 40 quater Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità 1.   Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative agli apparecchi figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). 2.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per gli apparecchi designati figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1. (*13)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).»;" 3) all’articolo 41 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.».
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