Art. 3
Modifiche della direttiva 2010/35/UE
In vigore dal 9 ott 2024
Modifiche della direttiva 2010/35/UE
La direttiva 2010/35/UE è così modificata:
1)
all’ sono aggiunti i punti seguenti:
«27)
“beni rilevanti per la crisi”, i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);
28)
“modalità di emergenza nel mercato interno”, la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
(*7) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;"
2)
è inserito il capo seguente:
«Capo V bis
Procedure di emergenza
Articolo 33 bis
Applicazione di procedure di emergenza
1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle attrezzature a pressione trasportabili contemplate dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente ad attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 33 ter, 33 quater e 33 quinquies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
L’articolo 33 quater, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in conformità dell’articolo 33 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2.
Articolo 33 ter
Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi
1. Il presente articolo si applica alle attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’ che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.
2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 33 bis.
3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.
4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati.
Articolo 33 quater
Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato
1. In deroga all’, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione di cui all’ che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure di cui a tale autorizzazione.
2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche attrezzature a pressione trasportabili possono essere immesse sul mercato. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, della presente direttiva.
Le attrezzature a pressione trasportabili oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 3.
4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione.
5. I fabbricanti e gli importatori di attrezzature a pressione trasportabili soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione trasportabili interessate sono conformi a tutti i requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le attrezzature a pressione trasportabili possono essere immesse sul mercato. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue:
a)
una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti applicabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva;
b)
eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle attrezzature a pressione trasportabili interessate;
c)
una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747;
d)
eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire una costante valutazione della conformità per quanto riguarda le attrezzature a pressione trasportabili interessate;
e)
le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle attrezzature a pressione trasportabili interessate immesse sul mercato.
7. In deroga agli articoli 14 e 16, le attrezzature a pressione trasportabili per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano il marchio Pi e l’articolo 16 non si applica.
8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali attrezzature a pressione trasportabili, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri.
9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 18 nel territorio dello Stato membro interessato.
Articolo 33 quinquies
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle attrezzature a pressione trasportabili elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le attrezzature a pressione trasportabili figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 1.
(*8) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).»;"
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 38 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’ della direttiva 2008/68/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .
(*9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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