Art. 2
Modifica della direttiva 2006/42/CE
In vigore dal 9 ott 2024
Modifica della direttiva 2006/42/CE
La direttiva 2006/42/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
«n)
“beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747. del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
o)
“modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
(*4) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).»;"
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 21 ter
Applicazione di procedure di emergenza
1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine contemplate dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
L’articolo 21 quinquies, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio in conformità degli articoli 21 quinquies e 21 sexies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 21 quater
Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine designate come beni rilevanti per la crisi
1. Il presente articolo si applica alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’ che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.
2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità delle macchine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 21 ter.
3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.
4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati.
Articolo 21 quinquies
Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato
1. In deroga all’, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche macchine elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’ che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure indicate in tale autorizzazione.
2. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Le macchine oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato o messe in servizio come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 4.
4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sul territorio di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione.
5. I fabbricanti di macchine soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le macchine interessate sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue:
a)
una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I;
b)
eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine interessate;
c)
una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747;
d)
eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine interessate;
e)
le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine interessate immesse sul mercato o messe in servizio.
7. In deroga agli articoli da 6 a 16, le macchine per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’ non si applica.
8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri.
9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’ nel territorio dello Stato membro interessato.
Articolo 21 sexies
Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni
1. Laddove le macchine siano state designate come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali macchine, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nei casi seguenti:
a)
se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o
b)
se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.
5. Fatto salvo l’, le macchine che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerate conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga all’articolo 21 ter, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che le macchine contemplate dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le macchine conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono state immesse sul mercato o messe in servizio si intendono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione.
Articolo 21 septies
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1.
(*5) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1)."
(*6) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»;"
3)
all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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