Art. 14
Imperatività delle norme
In vigore dal 13 giu 2024
Imperatività delle norme
1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore.
2. La presente direttiva non impedisce ai riparatori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le tutele previste dalla presente direttiva.
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