Art. 36

Riesame e relazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Riesame e relazioni 1.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto, in linea con gli obiettivi della presente direttiva. La relazione tiene conto di altri atti legislativi dell’Unione che si applicano alle imprese finanziarie regolamentate. È pubblicata il prima possibile dopo il 25 luglio 2024, e comunque non oltre il 26 luglio 2026, ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Entro il 26 luglio 2030 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia nel conseguirne gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima relazione valuta, tra l’altro, gli aspetti seguenti: a) gli impatti della presente direttiva sulle PMI, corredandoli di una valutazione dell’efficacia delle diverse misure e degli strumenti di sostegno forniti alle PMI dalla Commissione e dagli Stati membri; b) l’ambito di applicazione della presente direttiva in termini di società interessate, per stabilire se garantisce l’efficacia della presente direttiva alla luce dei suoi obiettivi, la parità di condizioni tra i soggetti contemplati e assicura che le società non possano eludere l’applicazione della presente direttiva, ivi compreso se sia necessario: — riesaminare l’, paragrafo 1, lettera a), in modo che la presente direttiva contempli altri soggetti costituiti sotto forme giuridiche diverse da quelle elencate nell’allegato I o II della direttiva 2013/34/UE; — includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva i modelli aziendali o le forme di cooperazione economica con società terze diversi da quelli di cui all’; — rivedere i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all’ e se occorra introdurre un approccio settoriale nei settori ad alto rischio; — rivedere il criterio del fatturato netto generato nell’Unione di cui all’, paragrafo 2; c) la necessità di rivedere la definizione del termine «catena di attività»; d) l’eventuale modifica dell’allegato alla presente direttiva, anche alla luce degli sviluppi internazionali, nonché il suo eventuale ampliamento per coprire ulteriori impatti negativi, in particolare gli effetti negativi sulla buona governance; e) la necessità di rivedere le norme sulla lotta ai cambiamenti climatici stabilite nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la loro adozione e l’attuazione di tali norme da parte delle società, nonché i poteri delle autorità di controllo in relazione a tali norme; f) l’efficacia dei meccanismi di applicazione istituiti a livello nazionale, delle sanzioni e delle norme in materia di responsabilità civile; g) la necessità di apportare modifiche al livello di armonizzazione stabilito dalla presente direttiva per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva.
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