Art. 26

Segnalazioni circostanziate

In vigore dal 13 giu 2024
Segnalazioni circostanziate 1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all’autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le persone che presentano segnalazioni circostanziate lo richiedano, l’autorità di controllo adotti le misure necessarie a garantire l’adeguata protezione dell’identità della persona in questione e delle sue informazioni personali che, se divulgate, arrecherebbero danno alla medesima. 3.   Se una segnalazione circostanziata ricade nell’ambito di competenza di un’altra autorità di controllo, l’autorità che la riceve la inoltra all’autorità competente. 4.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate entro un periodo di tempo appropriato e, se del caso, esercitino i poteri di cui all’. 5.   L’autorità di controllo informa quanto prima le persone di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni di diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione, dell’esito della valutazione delle segnalazioni circostanziate e fornisce loro le motivazioni di tale esito. L’autorità di controllo comunica inoltre alle persone che presentano tali segnalazioni circostanziate e che, in conformità del diritto nazionale, hanno al riguardo un interesse legittimo, la sua decisione di accogliere o respingere eventuali richieste di intervento, nonché una descrizione delle misure e dei provvedimenti successivi, e informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. 6.   Gli Stati membri provvedono a che le persone che trasmettono le segnalazioni circostanziate a norma del presente articolo e che, in conformità del diritto nazionale, hanno al riguardo un interesse legittimo, abbiano accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell’autorità di controllo.
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