Art. 24
Autorità di controllo
In vigore dal 13 giu 2024
Autorità di controllo
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma degli articoli da 7 a 16 e dell’.
2. Per quanto riguarda una società di cui all’, paragrafo 1, l’autorità di controllo competente è quella dello Stato membro in cui la società ha la sede legale.
3. Per quanto riguarda una società di cui all’, paragrafo 2, l’autorità di controllo competente è quella dello Stato membro in cui la società ha una succursale. Se la società non ha una succursale in uno Stato membro o ha succursali situate in Stati membri diversi, l’autorità di controllo competente è l’autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del fatturato netto nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio precedente la data indicata all’ o, se posteriore, la data in cui la società soddisfa per la prima volta i criteri di cui all’, paragrafo 2.
Una società di cui all’, paragrafo 2, può chiedere, con richiesta debitamente motivata, di cambiare l’autorità di controllo competente a disciplinare le questioni contemplate dalla presente direttiva nei suoi confronti se un mutamento delle circostanze comporta che generi la maggior parte del suo fatturato nell’Unione in uno Stato membro diverso.
4. Se una società madre adempie gli obblighi derivanti dalla presente direttiva per conto delle sue filiazioni conformemente all’, l’autorità di controllo competente per la società madre coopera con l’autorità di controllo competente per la filiazione, che rimarrà competente a garantire che la filiazione sia soggetta all’esercizio dei poteri di cui all’. A tale riguardo, la rete europea delle autorità di controllo istituita a norma dell’ facilita la cooperazione, il coordinamento e la prestazione di assistenza reciproca necessari conformemente all’.
5. Lo Stato membro che designa più di un’autorità di controllo provvede a che le rispettive competenze di ciascuna siano stabilite chiaramente e che le autorità cooperino strettamente ed efficacemente tra loro.
6. Gli Stati membri possono designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.
7. Entro il 26 luglio 2026 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.
8. La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web e, se uno Stato membro ha più di un’autorità di controllo, specifica le rispettive competenze di tali autorità in relazione alla presente direttiva. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
9. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e i revisori, i periti o tutte le altre persone che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le autorità di controllo siano giuridicamente e funzionalmente indipendenti, non subiscano pressioni esterne, né dirette, né indirette, ivi compreso dalle società che ricadono nell’ambito d’applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il loro personale e le persone responsabili della loro gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.
10. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo pubblichino e rendano accessibile online una relazione annuale sulle loro attività ai sensi della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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