Art. 2

Modifica della direttiva (UE) 2019/944

In vigore dal 13 giu 2024
Modifica della direttiva (UE) 2019/944 La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il punto 8 è sostituito dal seguente: «8) “cliente attivo”: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l’energia elettrica prodotta nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;» ; b) è inserito il punto seguente: «10 bis) “condivisione dell’energia”: l’autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito;» ; c) è inserito il punto seguente: «15 bis) “contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso”: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto, ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, quali imposte e prelievi;» ; d) sono inseriti i punti seguenti: «24 bis) “fornitore di ultima istanza”: un fornitore designato per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l’attività; 24 ter) “povertà energetica”: la povertà energetica quale definita all’, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 24 quater) “accordo di connessione flessibile”: una serie di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l’immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti; (*1)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).»;" e) il punto 31 è sostituito dal seguente: «31) “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quale definita all’, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Libertà di scelta del fornitore Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo e che, a tal fine, abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti introdotti in conformità dell’articolo 19 possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Accordi di connessione flessibile 1.   L’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, elabora un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, come pubblicato conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4 bis, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Tale quadro garantisce che: a) come regola generale, le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate; b) la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione continua una volta sviluppata la rete sia garantita sulla base di criteri stabiliti; e c) per le zone in cui l’autorità di regolazione, o un’altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, ritiene che lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti, se del caso, accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia. 2.   Il quadro di cui al paragrafo 1 può garantire che gli accordi di connessione flessibile specifichino almeno quanto segue: a) l’immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l’anno; b) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile; c) la durata concordata dell’accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all’intera capacità continua richiesta. L’utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete è tenuto a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.» ; 4) l’articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica;» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell’energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200 000 clienti finali dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se: a) il fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico; b) l’esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e c) è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né risolvano tali contratti prima della scadenza degli stessi.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi illustra i diritti di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, e comprende almeno le informazioni seguenti: a) il prezzo totale e le singole componenti del prezzo; b) una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; c) l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori; e d) se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti. La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo. 1 ter.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.» ; d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai rispettivi tipi di contratti di fornitura dell’energia elettrica e che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione: a) monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e affrontano le pratiche abusive; b) adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Diritto alla condivisione dell’energia 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia. 3.   I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di: a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell’energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell’energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio. L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro normativo per l’applicazione del presente paragrafo. 4.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia: a) abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali a norma della presente direttiva; c) non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini; d) abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia; e) in caso di conflitto derivante da un accordo di condivisione dell’energia, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all’accordo di condivisione dell’energia conformemente all’articolo 26; f) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento; g) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo; h) notifichino gli accordi di condivisione dell’energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell’energia. Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue: a) nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW; b) nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW. 5.   Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti: a) la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW; b) la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati: a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell’articolo 23, i dati di misurazione relativi all’energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici; b) forniscano un punto di contatto atto a: i) registrare gli accordi di condivisione dell’energia; ii) mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell’energia; iii) ricevere informazioni sui pertinenti punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e partecipazione; e iv) se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo. 7.   Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell’energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa. 9.   Gli Stati membri possono incoraggiare l’introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all’interno e all’esterno degli edifici. 10.   La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l’onere amministrativo al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell’energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini. 11.   Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell’ né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.» ; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Gestione del rischio del fornitore 1.   Le autorità di regolazione, oppure, qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un’autorità competente indipendente alternativa, tale autorità competente designata, tenendo conto delle dimensioni del fornitore o della struttura di mercato nonché, se del caso, effettuando prove di stress, provvedono affinché i fornitori: a) introducano e attuino opportune strategie di copertura, finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all’ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei loro contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo; b) intraprendano tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura. 2.   Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica quali definiti all’, punto 77), del regolamento (UE) 2019/943 o altri strumenti idonei, quali i contratti a termine. Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell’esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione sulla concorrenza. 3.   Gli Stati membri si adoperano per garantire l’accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile e per creare le condizioni favorevoli a tal fine.» ; 7) all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.» ; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 27 bis Fornitore di ultima istanza 1.   Qualora non abbiano già istituito un regime per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza, gli Stati membri introducono tale regime per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono nominati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria. 2.   I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a godere di tutti i loro diritti di cliente di cui alla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino senza indugio i loro termini e le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore e per almeno sei mesi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un’offerta basata sul mercato. 5.   Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all’.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 28 bis Protezione dalle interruzioni della fornitura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. Gli Stati membri forniscono tale protezione quale parte della loro politica riguardo ai clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11. Nel notificare alla Commissione il loro recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura ai clienti sulla base del fatto che i clienti hanno presentato un reclamo a norma dell’articolo 10, paragrafo 9 o che questi è oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’articolo 26. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura. 3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate di cui al paragrafo 1 per consentire ai clienti di evitare interruzioni della fornitura, che possono includere: a) la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi; tali disposizioni possono riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, anche mediante la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l’offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull’indebitamento, letture autonome dei contatori e una migliore comunicazione con i clienti e le agenzie di sostegno; b) la promozione dell’educazione e della consapevolezza dei clienti in merito ai loro diritti riguardo alla gestione dell’indebitamento; c) l’accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette; d) l’incentivazione e l’agevolazione della comunicazione della lettura dei contatori ogni tre mesi o, se del caso, per periodi di fatturazione più brevi, qualora sia stato attivato un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per adempiere agli obblighi di cui al punto 2, lettere a) e b), dell’allegato I in relazione alla frequenza di fatturazione e alla fornitura delle informazioni di fatturazione.» ; 10) all’articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle sue società collegate. 3.   I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e il relativo utilizzo. In particolare, i gestori dei sistemi di distribuzione pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un’elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate. La pubblicazione comprende le informazioni sui criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni. I gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente e almeno con cadenza trimestrale. I gestori dei sistemi di distribuzione informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, i gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. 3 bis.   I gestori dei sistemi di distribuzione offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale. 3 ter.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati. Gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore a quella di 100 000 clienti allacciati. Gli Stati membri incoraggiano le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati a fornire agli utenti del sistema le informazioni di cui al paragrafo 3 una volta all’anno e promuovono la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine.» ; 11) all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica con funzionalità di ricarica intelligente e funzionalità di ricarica bidirezionale in conformità dell’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete. (*2)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).»;" 12) l’articolo 59 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (*3), l’ENTSO-E e l’EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra normativa pertinente dell’Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell’ACER, e individuare congiuntamente l’inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della piattaforma unica di allocazione, dell’ENTSO-E e dell’EU DSO; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall’inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l’inadempimento, la questione è deferita all’ACER per decisione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; (*3)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).»;" ii) la lettera z) è sostituita dalla seguente: «z) monitorare l’eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell’energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell’energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole conformemente all’articolo 58, lettera d).» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, l’ENTSO-E o l’EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’autorità di regolazione o dell’ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.» ; 13) all’articolo 66 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   In deroga all’articolo 40, paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasmissione in Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento offerti da fornitori nazionali di stoccaggio di energia elettrica, imprese collegate ai gestori dei sistemi di trasmissione e altri impianti di proprietà di questi ultimi. In deroga all’articolo 54, paragrafo 2, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono consentire ai propri gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese a essi collegate di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, e possono consentire a detti impianti di stoccaggio dell’energia di acquistare o vendere energia elettrica sui mercati di bilanciamento. Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano fino a tre anni dall’adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all’area sincrona dell’Europa continentale. Se necessario per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni iniziale pari a un massimo di cinque anni. 7.   In deroga all’articolo 40, paragrafo 4, e all’articolo 54, paragrafo 2, Cipro può consentire al proprio gestore del sistema di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria. La deroga di cui al primo comma si applica fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà collegato ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessione.» ; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 66 bis Accesso all’energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell’energia elettrica 1.   Il Consiglio può, mediante decisione di esecuzione su proposta della Commissione, dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’esistenza di prezzi medi molto elevati sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh, e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno sei mesi; il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione; b) forti rincari dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica intorno al 70 % e destinati, secondo le previsioni, a perdurare per almeno tre mesi. 2.   La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 specifica il suo periodo di validità, che può durare fino a un anno. Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno. 3.   La dichiarazione di una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno. 4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione, che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione. 5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma dei paragrafi 4 o 8. 6.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati temporanei di fissazione dei prezzi per la fornitura dell’energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici: a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell’anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda; b) soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafi 4 e 7; c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo; d) sono progettati in modo da ridurre al minimo l’eventuale frammentazione negativa del mercato interno. 7.   Se il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all’, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell’attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell’, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prezzo fissato per i clienti civili si applica, al massimo, all’80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda; b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori; c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto in modo trasparente e non discriminatorio; d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell’energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base; e) le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno dell’energia elettrica. 8.   A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta tesa a prorogare il periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante detto periodo proroga si applicano i paragrafi 6 e 7. La Commissione valuta e monitora costantemente l’impatto delle eventuali misure adottate a norma del presente articolo e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.» ; 15) all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa. Il riesame della Commissione valuta, in particolare, la qualità del servizio offerto ai clienti finali e se i clienti, specialmente i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva.».
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