Art. 2
Recepimento
In vigore dal 31 mag 2024
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 gennaio 2026.
Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all', punti 9) e 13), a decorrere dall'11 gennaio 2027.
In deroga al terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all', punto 13), della presente direttiva, per quanto riguarda gli articoli 48 duodecies e 48 terdecies della direttiva 2013/36/UE, a decorrere dall'11 gennaio 2026 e alle modifiche di cui all', punto 9), della presente direttiva, per quanto riguarda l'articolo 21 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, a decorrere dall'11 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1619:oj#art-2