Art. 10
Contenzioso
In vigore dal 14 mag 2024
Contenzioso
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, come indicato ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, comprese eventuali disposizioni che impongano il consenso della vittima.
2. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
3. Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio comprende inoltre almeno uno dei casi seguenti:
a)
il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime;
b)
il diritto di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno di una o più vittime; oppure
c)
il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico.
4. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di decisioni vincolanti, laddove gli organismi per la parità siano autorizzati ad adottare tali decisioni a norma dell', paragrafo 1.
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