Art. 6

Misure transitorie

In vigore dal 14 mag 2024
Misure transitorie I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026, in conformità delle direttive 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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