Art. 48
Clausola di non regressione
In vigore dal 14 mag 2024
Clausola di non regressione
L'attuazione della presente direttiva non costituisce un motivo per giustificare una riduzione del livello di protezione delle vittime. Il divieto di tale riduzione del livello di protezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire, alla luce del mutare delle circostanze, disposizioni legislative o regolamentari diverse da quelle in vigore al 13 giugno 2024, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.
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