Art. 34
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e valutazione
Entro il 12 giugno 2028 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni.
Storico versioni
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