Art. 25

Valutazione delle esigenze di accoglienza particolari

In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione delle esigenze di accoglienza particolari 1.   Al fine di applicare efficacemente l', gli Stati membri valutano, quanto prima dopo che sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, su base individuale, se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari, avvalendosi della traduzione orale, se necessario. La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all' del regolamento (UE) 2024/1348. La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo è avviata individuando le esigenze di accoglienza particolari sulla base delle caratteristiche fisiche, o delle dichiarazioni del richiedente o del suo comportamento, oppure, se del caso, delle dichiarazioni dei genitori o del rappresentante del richiedente. La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo è completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale o, ove integrata nella valutazione di cui all' del regolamento (UE) 2024/1348, entro il termine stabilito in detto regolamento, e si provvede ad affrontare le esigenze di accoglienza particolari individuati sulla base di tale valutazione. Se le esigenze di accoglienza particolari si manifestano in una fase successiva della procedura di protezione internazionale, gli Stati membri valutano e affrontano tali esigenze. Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di protezione internazionale e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il personale che valuta le esigenze di accoglienza particolari a norma del presente articolo: a) sia formato e continui ad essere formato per individuare i segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate; b) inserisca nel fascicolo del richiedente, in possesso delle autorità competenti, informazioni riguardanti la natura delle esigenze di accoglienza particolari, con una descrizione delle caratteristiche fisiche o delle dichiarazioni o dei comportamenti del richiedente pertinenti per la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari nonché delle misure individuate per affrontare tali esigenze e con l'indicazione delle autorità competenti a tale riguardo; e c) indirizzi il richiedente, previo consenso in conformità del diritto nazionale, verso un medico o uno psicologo appropriato perché quest'ultimo ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che lo stato fisico o psicologico del richiedente possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; ove necessario, è fornito un servizio di traduzione orale da parte di professionisti specializzati nella traduzione per garantire che il richiedente sia in grado di comunicare con il personale medico; nel caso in cui la mancanza di tali professionisti rischi di ritardare il trattamento, la traduzione orale può essere fornita da altri soggetti adulti, previo consenso del richiedente. Le autorità competenti prendono in considerazione il risultato della valutazione di cui alla lettera c) nel decidere il tipo di sostegno particolare in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente. 3.   La valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, non deve assumere la forma di una procedura amministrativa. 4.   Solo i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari possono beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva. 5.   La valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1347.
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