Art. 8

Accertamenti

In vigore dal 7 mag 2024
Accertamenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. 2.   Gli Stati membri stabiliscono un quadro di riferimento per lo svolgimento degli accertamenti che consente agli organismi per la parità di appurare i fatti. In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se vi sia stata discriminazione. Tale quadro prevede inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti. 3.   Gli Stati membri possono altresì conferire a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Una volta completati gli accertamenti, tale organismo competente fornisce all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni in merito ai relativi risultati. 4.   Gli Stati membri possono prevedere che non siano avviati né portati avanti accertamenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell' se sullo stesso caso sono pendenti procedimenti giudiziari.
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