Art. 5

Sensibilizzazione, prevenzione e promozione

In vigore dal 7 mag 2024
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione 1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio le strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi. 2.   Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti da discriminazioni intersezionali, che sono intese come discriminazioni fondate sul sesso in combinazione con uno o più dei motivi di discriminazione di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE. 3.   Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti e le modalità di comunicazione appropriati a ciascun gruppo di destinatari. Riservano particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.
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