Art. 21

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 7 mag 2024
Trattamento dei dati personali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano raccogliere e trattare dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1499:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo