Art. 2

Designazione degli organismi per la parità

In vigore dal 7 mag 2024
Designazione degli organismi per la parità 1.   Gli Stati membri designano uno o più organismi («organismi per la parità») per esercitare le competenze definite nella presente direttiva. 2.   La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge e né i diritti e le prerogative delle parti sociali secondo il diritto e la prassi nazionali, anche per quanto riguarda i contratti collettivi, nonché la rappresentanza e la difesa in procedimenti giudiziari.
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