Art. 11

Garanzie procedurali

In vigore dal 7 mag 2024
Garanzie procedurali Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli da 6 a 10 siano tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le decisioni vincolanti di cui all' sono soggette al controllo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.
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