Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 apr 2024
Disposizioni transitorie
1. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5.
Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.
2. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un’autorizzazione prima del 1o luglo 2026, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o settembre 2036, quale che sia la data anteriore.
In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1o luglio 2026, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro il 1o luglio 2027, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata, o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o settembre 2036, se anteriore.
In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 15, paragrafo 3, si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione, o rilasciata a seguito, delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o entro il 1o settembre 2036, se anteriore.
Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo, secondo e terzo comma, le installazioni menzionate in tali commi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.
3. In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettera a bis), e la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato e sono in funzione prima del 1o luglio 2026, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell’articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal 1 luglio 2026.
4. In relazione alle installazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2010/75 prima del 4 agosto 2024 e che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punto 3.6, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione o entro il 1o settembre 2034, se anteriore.
Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.
In relazione alle installazioni che sono autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva si applicano al rilascio delle relative autorizzazioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.
5. In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis, uno Stato membro applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva entro:
a)
quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;
b)
cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;
c)
sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.
Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.
6. Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, prima del 1o luglio 2026 restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 5. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal 1o luglio 2026 o nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se anteriore.
7. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 prima del 1o luglio 2026 restano valide fino alla fine del periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Dopo il periodo specificato, la sperimentazione della tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i livelli di emissione associati alle BAT-AEL.
Storico versioni
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