Art. 30
Consultazione
In vigore dal 24 apr 2024
Consultazione
Per facilitare l’efficace attuazione della presente direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente al diritto nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l’applicazione dell’.
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