Art. 14

Infrastrutture per la mobilità sostenibile

In vigore dal 24 apr 2024
Infrastrutture per la mobilità sostenibile 1.   Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono: a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto; b) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; e c) a posti bici che rappresentino almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard. Il primo comma si applica qualora: a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio e le canalizzazioni di cui al primo comma, lettera b), siano dimensionati in modo da consentire l’uso simultaneo ed efficiente del numero richiesto di punti di ricarica e sostengono, se del caso, l’installazione di un sistema di gestione del carico o della ricarica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e giustificato. In deroga al primo comma, lettera a), per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto. 2.   Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, entro il 1o gennaio 2027 gli Stati membri provvedono: a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 10 posti auto o di canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per almeno il 50 % dei posti auto per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per veicoli elettrici; e b) alla fornitura di posti bici che rappresentino almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità totale di utenza dell’edificio e con lo spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1o gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto. Gli Stati membri posticipano l’attuazione di questo requisito fino al 1o gennaio 2029 per tutti gli edifici non residenziali che sono stati ristrutturati nei due anni precedenti al 28 maggio 2024 al fine di soddisfare i requisiti nazionali stabiliti conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva 2010/31/UE. 3.   Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali a cui le biciclette generalmente non hanno accesso. 4.   Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono: a) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; e b) all’installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica. Il primo e secondo comma si applicano qualora: a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. In deroga al primo comma, gli Stati membri, previa valutazione da parte delle autorità locali e tenendo conto delle caratteristiche locali, comprese le condizioni demografiche, geografiche e climatiche, possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici. Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio di cui al primo comma, lettera a), sia dimensionato in modo da consentire l’uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti bici per unità immobiliare residenziale, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo a determinate categorie di edificio qualora: a) l’infrastruttura di ricarica necessaria si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE qualora ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; o b) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi almeno il 10 % del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio. 6.   Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di standard europei e atti delegati adottati ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1804. 7.   Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, ove applicabile. 8.   Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare, razionalizzare e accelerare la procedura per l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, specialmente di associazioni di comproprietari, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione da parte delle autorità pubbliche, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all’installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. La richiesta di locatari o comproprietari di essere autorizzati a installare infrastrutture di ricarica in un posto auto può essere rifiutata solo per motivi gravi e legittimi. Fatto salvo il loro diritto in materia di proprietà e di locazione, gli Stati membri valutano gli ostacoli amministrativi relativi alla richiesta di installazione di un punto di ricarica in un edificio con molteplici unità immobiliari presso un’associazione di locatari o comproprietari. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica e posti bici. Per quanto riguarda gli edifici residenziali, gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di introdurre di regimi di sostegno per l’installazione dei punti di ricarica, del pre-cablaggio o delle canalizzazioni dei posti auto in linea con il numero di veicoli leggeri elettrici a batteria immatricolati nel loro territorio. 9.   Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l’edilizia, la mobilità attiva e verde, il clima, l’energia, la biodiversità e la pianificazione urbana. 10.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione pubblica orientamenti per la sicurezza antincendio dei parcheggi.
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