Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014
Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
«24 bis bis)
“entità soggetta a liquidazione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, oppure un’entità all’interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un’entità soggetta a risoluzione, per la quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l’esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»
2)
l’articolo 12 quinquies è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il Comitato non determina il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.
In deroga al primo comma, il Comitato può valutare se sia giustificato determinare su base individuale il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, per un’entità soggetta a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Nella sua valutazione il Comitato tiene conto, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Nei casi in cui il Comitato determini il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, l’entità soggetta a liquidazione soddisfa tale requisito utilizzando uno o più degli elementi seguenti:
a)
fondi propri;
b)
passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
c)
le passività di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 2.
L’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non ha determinato il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
Gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti emessi da enti filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non ha determinato il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In deroga al quarto comma, un ente o un’entità di cui all’ che non è un’entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non abbia determinato il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, se l’importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell’importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.»
;
3)
l’articolo 12 octies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il terzo comma:
«In deroga al primo e al secondo comma, il Comitato può decidere di determinare il requisito di cui all’articolo 12 quinquies su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se il Comitato conclude che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
i)
la filiazione è detenuta direttamente dall’entità soggetta a risoluzione e:
—
l’entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;
—
sia la filiazione che l’entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
—
l’entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti filiazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE o entità filiazioni, di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di tale direttiva, se tale entità è soggetta al requisito di cui all’articolo 45 quater o 45 septies di tale direttiva o all’articolo 12 quinquies o 12 octies del presente regolamento, diversi dalla filiazione interessata;
—
la filiazione sarebbe interessata in modo sproporzionato dalle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
la filiazione è soggetta al requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata e la determinazione del requisito di cui all’articolo 12 quinquies del presente regolamento su base consolidata non porterebbe a sovrastimare il fabbisogno di ricapitalizzazione, ai fini dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, del sottogruppo costituito da entità che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di entità soggette a liquidazione che rientrano nello stesso perimetro di consolidamento;
b)
il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 12 quinquies su base consolidata in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale non ha una sensibile incidenza negativa su nessuno de seguenti elementi:
i)
la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo;
ii)
la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l’esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e
iii)
l’adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma dell’articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Se un’entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell’Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:
a)
passività emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell’entità che soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata;
b)
passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
2 ter. Le passività di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e b) del presente articolo, non superano l’importo determinato sottraendo dall’importo del requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:
a)
le passività emesse a favore dell’entità che soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
b)
l’importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.».
Storico versioni
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