Art. 8
Modifica successiva della domanda o degli atti processuali
In vigore dal 11 apr 2024
Modifica successiva della domanda o degli atti processuali
Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica qualunque modifica successiva delle domande o degli atti processuali da parte dell’attore, compreso il ritiro delle domande, non pregiudichi la possibilità per il convenuto di chiedere l’applicazione dei rimedi di cui al capo IV, conformemente al diritto nazionale.
Il primo comma non pregiudica l’, paragrafo 2.
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