Art. 11
Rigetto anticipato
In vigore dal 11 apr 2024
Rigetto anticipato
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali possano rigettare il prima possibile nel corso del procedimento, conformemente al diritto nazionale e previo esame adeguato, le domande tese a bloccare la partecipazione pubblica che risultano manifestamente infondate.
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