Art. 2

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

In vigore dal 28 feb 2024
Modifiche della direttiva 2011/83/UE La direttiva 2011/83/UE è così modificata: 1) all’ sono inserite le lettere seguenti: «14 bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771, qualora i beni non mantengano la propria durabilità; 14 ter) “durabilità”: la durabilità quale definita all’, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771; 14 quater) “produttore”: il produttore quale definito all’, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771; 14 quinquies) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione; 14 sexies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;»; 2) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis della presente direttiva;»; b) sono inserite le lettere seguenti: «e bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis; e ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali; e quater) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; e quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «i) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni; j) se la lettera i) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell’operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione ed informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»; 3) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, esecuzione, la data entro la quale l’operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte dell’operatore economico;»; b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis della presente direttiva;»; c) sono inserite le lettere seguenti: «l bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis; l ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali; l quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»; d) sono aggiunte le lettere seguenti: «u) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni; v) se la lettera u) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»; 4) all’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, l’operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.»; 5) al capo V è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata 1.   Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l’Unione, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e dell’, paragrafo 1, lettera l), sono fornite mediante l’utilizzo di un avviso armonizzato e le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e bis), e dell’, paragrafo 1, lettera l bis), sono fornite mediante l’utilizzo di un’etichetta armonizzata. 2.   Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato di cui al paragrafo 1. 3.   L’avviso armonizzato contiene i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più lunga a norma del diritto nazionale. 4.   Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’etichetta armonizzata di cui al paragrafo 1. 5.   L’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata sono facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici. 6.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27 bis.» ; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 27 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. (*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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