Art. 1

Modifiche della direttiva 2014/65/EU

In vigore dal 28 feb 2024
Modifiche della direttiva 2014/65/EU La direttiva 2014/65/UE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 7 è soppresso; 2) all’, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: "ii) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility – MTF), ad eccezione di entità non finanziarie che eseguono operazioni in una sede di negoziazione, laddove tali operazioni siano parte di gestione della liquidità o siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali o alle attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi;"; 3) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) il punto 19) è sostituito dal seguente: "19) "sistema multilaterale": un sistema multilaterale come definito all’, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) n. 600/2014;"; b) il punto 20) è sostituito dal seguente: "20) "internalizzatore sistematico": un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico;"; 4) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   Con riguardo agli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli Stati membri prescrivono che in seguito all’esecuzione di un ordine per conto di un cliente, un’impresa di investimento informi il cliente in quale sede è avvenuta l’esecuzione dell’ordine." ; c) il paragrafo 6 è soppresso; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti di controllare l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione allo scopo di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare, gli Stati membri prescrivono che tali imprese di investimento valutino regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l’esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione." ; e) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: "10.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui tener conto per stabilire e valutare l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini di cui ai paragrafi 5 e 7, tenendo conto del fatto se gli ordini sono eseguiti per conto di clienti al dettaglio o professionali. Tali criteri comprendono almeno quanto segue: a) i fattori che determinano la scelta delle sedi di esecuzione incluse nella strategia di esecuzione degli ordini; b) la frequenza della valutazione e dell’aggiornamento della strategia di esecuzione degli ordini; c) la maniera con cui individuare le categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 5. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010." ; 5) all’articolo 31, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione pongano in atto dispositivi destinati ad assicurare il soddisfacimento da parte loro dei requisiti in materia di qualità dei dati a norma dell’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014."; 6) all’articolo 47, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: "g) pongano in atto dispositivi per assicurare il soddisfacimento da parte loro dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014; h) dispongano di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi."; 7) l’articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni in situazioni di emergenza o qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi transazione. Gli Stati membri prescrivono ai mercati regolamentati di garantire che i parametri per la sospensione o la limitazione delle negoziazioni siano adeguatamente calibrati in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e da evitare perturbazioni significative del corretto funzionamento delle negoziazioni."; ii) sono aggiunti i commi seguenti: "Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati comunichino pubblicamente sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o la limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine. Qualora un mercato regolamentato non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del primo comma nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su uno o più mercati, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti siano in grado di adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento dei mercati, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettere da m) a p)."; b) il paragrafo 12 è così modificato: i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti: "h) i principi che i mercati regolamentati devono prendere in considerazione nell’istituire i loro meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni a norma del paragrafo 5, tenendo conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e fatta salva la discrezionalità dei mercati regolamentati nella definizione di tali meccanismi; i) le informazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare, compresi i parametri per sospendere le negoziazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare alle autorità competenti, a norma del paragrafo 5."; ii) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."; c) il paragrafo 13 è soppresso; 8) all’articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "Per quanto riguarda le azioni aventi un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) emesso al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o le azioni che hanno un ISIN SEE e che sono negoziate in una sede di negoziazione di un paese terzo nella valuta locale o in una valuta non SEE, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per le quali la sede che costituisce il mercato più rilevante in termini di liquidità si trova in un paese terzo, i mercati regolamentati possono prevedere la stessa dimensione di tick di negoziazione che si applica a tale sede."; 9) l’articolo 50 è soppresso; 10) l’articolo 57 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: " Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione "; b) al paragrafo 8, il primo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Gli Stati membri garantiscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione applichi controlli sulla gestione delle posizioni, in particolare che la sede di negoziazione abbia la facoltà di:"; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l’entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissioni o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;"; 11) l’articolo 58 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Gli Stati membri si assicurano che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissioni:"; — la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) rendono pubbliche: i) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissioni negoziati nelle loro sedi di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4; ii) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui al punto i);"; ii) è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati membri garantiscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati su quote di emissione comunichi le relazioni di cui al primo comma, lettera a), all’autorità competente e all’ESMA. L’ESMA procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute in tali relazioni."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissioni al di fuori di una sede di negoziazione forniscano, almeno su base giornaliera, all’autorità competente centrale di cui all’articolo 57, paragrafo 6, o – qualora non esista un’autorità competente centrale – all’autorità competente della sede di negoziazione in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissioni sono negoziati una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonché di quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011."; c) al paragrafo 4, il primo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero in uno strumento derivato di quote di emissioni sono classificate dall’impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come:"; ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) nel caso di strumenti derivati delle quote di emissione, gli operatori per i quali sussiste l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE."; d) al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di strumenti derivati delle quote di emissione, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE."; 12) l’articolo 70, paragrafo 3, è così modificato: a) alla lettera a), il punto xxx) è soppresso; b) la lettera b) è così modificata: i) è inserito il punto seguente: "ii bis) articolo 5;" ii) il punto v) è sostituito dal seguente: "v) articolo 8, paragrafo 1; v bis) articolo 8 bis, paragrafo 1 e 2; v ter) articolo 8 ter;"; iii) il punto vii) è sostituito dal seguente: "vii) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, articolo 11, paragrafo 1 bis, secondo comma, articolo 11, paragrafo 1 ter, e articolo 11, paragrafo 3, quarto comma; vii bis) articolo 11 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, e articolo 11 bis, paragrafo 1, quarto comma;"; iv) i punti ix), x) e xi) sono sostituiti dai seguenti: "ix) articolo 13, paragrafi 1 e 2, x) articolo 14, paragrafi 1, 2 e articolo 14, paragrafo 3; xi) articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima e terza frase, e quarto comma, articolo 15, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 4, seconda frase;"; v) il punto xiii) è soppresso; vi) il punto xiv) è sostituito dal seguente: "xiv) articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, e articolo 20, paragrafo 2, primo periodo;"; vii) sono inseriti i punti seguenti: "xvi bis) Articolo 22 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 8; xvi ter) Articolo 22 ter, paragrafo 1; xvi quater) Articolo 22 quater, paragrafo 1;"; viii) il punto xxi) è sostituito dal seguente: "xxi) articolo 28, paragrafo 1;"; ix) il punto xxiv) è sostituito dal seguente: "xxiv) articolo 31, paragrafo 3;"; x) è inserito il punto seguente: "xxvii bis) articolo 39 bis;"; 13) all’articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   La Commissione, previa consultazione dell’ESMA, dell’ABE e dell’ACER, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti una valutazione globale dei mercati degli strumenti derivati su merci, delle quote di emissione e dei derivati sulle quote di emissione. Tali relazioni valutano quanto meno, per ciascuno dei seguenti elementi, il loro contributo alla liquidità e al corretto funzionamento dei mercati dell’Unione degli strumenti derivati su merci, delle quote di emissione o dei derivati su quote di emissione: a) i regimi per i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni, sulla base dei dati forniti dalle autorità competenti all’ESMA in conformità dell’articolo 57, paragrafi 5 e 10; b) gli elementi di cui all’, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della presente direttiva e i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione (*1), tenendo conto della capacità delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva di concludere operazioni per ridurre efficacemente i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria, dell’applicazione dei requisiti a decorrere dal 26 giugno 2026 per le imprese di investimento specializzate in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati di cui al regolamento (UE) 2019/2033 e dei requisiti per le controparti finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012; c) per le operazioni su mercati dei derivati su merci o dei derivati sulle quote di emissione, gli elementi chiave per ottenere una serie di dati armonizzati, la raccolta di dati sulle operazioni da parte di un unico soggetto di raccolta e le informazioni pertinenti sul formato più appropriato per i dati sulle operazioni da rendere pubblici. La Commissione presenta: — la relazione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 31 luglio 2024, e — le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e c), del presente paragrafo entro il 31 luglio 2025. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa riguardante modifiche mirate delle norme di mercato per gli strumenti derivati su merci, le quote di emissione o gli strumenti derivati sul quadro relativo alle quote di emissioni. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 1)."." Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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