Art. 1
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania
In vigore dal 7 feb 2024
La direttiva 2005/36/CE è così modificata:
1)
all’articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per i medici con formazione di base, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 e 49;»;
2)
l’articolo 33 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 33 bis
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania
1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti stabilite al paragrafo 2.
2. Nel caso dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente:
a)
uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
i)
Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una școală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1
o
gennaio 2007;
ii)
Diplomă de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1
o
ottobre 2003; oppure
iii)
Diplomă de licență de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1
o
ottobre 2003;
b)
uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), punti ii) e iii), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:
Diplomă de licenţă di cui all’, paragrafo 2, dell’ordinanza congiunta del ministro dell’Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014, dell’11 agosto 2014, sull’approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell’assistenza generale completata prima del 1o gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione; oppure
c)
uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all’articolo 4 dell’ordinanza del ministro dell’Istruzione nazionale n. 5114/2014 sull’approvazione della metodologia per l’organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell’assistenza generale completata prima del 1o gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione:
Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale di cui all’, paragrafo 1, e all’allegato 3 dell’ordinanza congiunta del ministro dell’Istruzione nazionale e del ministro della Sanità n. 4317/943/2014 e all’articolo 16 dell’ordinanza del ministro dell’Istruzione nazionale n. 5114/2014.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 33 ter
Validità dei diritti acquisiti prima del 3 marzo 2024
Gli Stati membri ospitanti garantiscono la validità del riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale concesso a norma degli articoli da 10 a 14 della presente direttiva prima del 3 marzo 2024 per i cittadini degli Stati membri che avevano completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale e non soddisfacevano i requisiti di cui:
a)
all’articolo 33 bis della presente direttiva, nella versione in vigore al 1
o
gennaio 2007, o
b)
all’articolo 33 bis della presente direttiva, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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