Art. 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/2162

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica della direttiva (UE) 2019/2162 Nella direttiva (UE) 2019/2162 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 26 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’ della presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16). Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4), di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l’identificativo della persona giuridica dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite per categoria, come specificate ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite ottengano un identificativo della persona giuridica. 3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA. 4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l’ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6.   Se necessario, l’ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
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