Art. 1
Modifiche della direttiva 2010/40/UE
In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche della direttiva 2010/40/UE
La direttiva 2010/40/UE è così modificata:
1)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. La presente direttiva disciplina la disponibilità dei dati e la diffusione di servizi ITS nei settori prioritari di cui all’ con la copertura geografica specifica stabilita nell’allegato III per i dati e la copertura geografica specifica stabilita nell’allegato IV per i servizi ITS.»
;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente direttiva costituiscono settori prioritari per l’elaborazione e l’utilizzo di specifiche e norme:
a)
Settore prioritario I: i servizi ITS per l’informazione e la mobilità;
b)
Settore prioritario II: i servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico;
c)
Settore prioritario III: i servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti;
d)
Settore prioritario IV: i servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.»;
3)
l’ è così modificato:
a)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
“interoperabilità”, capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze, consentendo la continuità dei servizi ITS;»;
b)
il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
“servizio ITS”, fornitura di un’applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l’efficienza, la mobilità sostenibile o il comfort, o di facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità;»;
c)
il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14)
“dati stradali”, dati sulle caratteristiche dell’infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi e le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari nonché le infrastrutture di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi;»;
d)
il punto 18) è sostituito dal seguente:
«18)
“norma”, norma ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»;"
e)
sono inseriti i punti seguenti:
«19)
“sistemi di trasporto intelligenti cooperativi” o “C-ITS”, sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio;
20)
“servizio C-ITS”, servizio ITS fornito attraverso C-ITS;
21)
“disponibilità dei dati”, l’esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
22)
“punto di accesso nazionale”, interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto di accesso unico ai dati, come definito nelle specifiche di cui all’articolo 6;
23)
“accessibilità dei dati”, la possibilità di chiedere e ottenere dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
24)
“servizio digitale di mobilità multimodale”, servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l’ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilità o tariffe per più di un modo di trasporto, che può comprendere caratteristiche che consentono l’effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l’emissione di biglietti;
25)
“informazioni di base”, informazioni nell’ambito di applicazione della presente direttiva che sono state ritenute pertinenti per informare gli utenti della strada e degli ITS, in particolare da parte delle autorità stradali qualora siano responsabili di tali informazioni;
26)
“strada principale”, una strada situata al di fuori delle aree urbane, designata da uno Stato membro, che collega importanti città o regioni, o entrambe, e che non è classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Programma di lavoro
1. Entro il 21 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo europeo sugli ITS istituito con decisione della Commissione del 4 maggio 2011
(*2) e dei soggetti interessati del settore, adotta un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Il programma di lavoro comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno, con l’indicazione dei punti per i quali devono essere elaborate specifiche conformemente all’articolo 6;
b)
i tipi di dati che la Commissione sta considerando di aggiungere all’allegato III o di cancellare da tale allegato mediante gli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1 bis;
c)
i lavori preparatori che la Commissione deve svolgere in cooperazione con i soggetti interessati e gli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.
2. Prima di ogni successiva proroga quinquennale del potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un nuovo programma di lavoro, il quale comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
(*2) Decisione della Commissione, del 4 maggio 2011, che istituisce il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) (2011/C 135/03) (GU C 135 del 5.5.2011, pag. 3).»;"
5)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione di specifiche alla diffusione di ITS
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all’atto della diffusione di tali applicazioni e servizi ITS, conformemente ai principi di cui all’allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato l’articolo 6 bis.
2. Se del caso, gli Stati membri collaborano, anche con i soggetti interessati, in relazione ai settori prioritari, nella misura in cui non siano state adottate specifiche per quanto concerne tali settori.
3. Gli Stati membri collaborano, ad esempio attraverso progetti di coordinamento sostenuti dall’Unione e, qualora necessario, anche con i soggetti interessati del settore, in merito agli aspetti operativi dell’attuazione delle specifiche adottate dalla Commissione, quali norme e profili armonizzati a livello di Unione, definizioni comuni, metadati comuni, requisiti di qualità comuni e aspetti relativi all’interoperabilità delle architetture dei punti di accesso nazionali, condizioni comuni di scambio dei dati, accesso sicuro e attività comuni di formazione e sensibilizzazione. Per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di dati, gli utenti dei dati e i fornitori di servizi ITS stabiliti nelle specifiche, gli Stati membri cooperano anche con riguardo alle pratiche per valutare la conformità a tali requisiti, allo sviluppo di meccanismi per l’applicazione della conformità e alle questioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera.»;
6)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatte salve le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), le specifiche precisano, ove opportuno, le situazioni nelle quali gli Stati membri possono stabilire, previa notifica alla Commissione, norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio. Tali norme non costituiscono un ostacolo per l’interoperabilità.
(*3) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme di cui all’articolo 8.
Le specifiche comprendono norme per la definizione di parametri relativi alla qualità e all’idoneità all’uso. Se del caso e in particolare se giustificato da esigenze di sicurezza e interoperabilità, le specifiche comprendono norme sulla valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, compresa una clausola di salvaguardia, a norma della decisione n. 768/2008/CE.
Gli Stati membri possono designare uno o più organismi competenti a effettuare la valutazione della conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche, soggetti a eventuali norme specifiche sulla valutazione ivi stabilite.
Le specifiche rispettano i principi esposti nell’allegato II.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12, che stabilisce le specifiche di cui al presente articolo. Tali atti delegati non riguardano più di un settore prioritario e sono adottati per ciascuna delle azioni prioritarie.»
;
7)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Disponibilità dei dati e diffusione dei servizi ITS
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora esistano già le informazioni di base, i dati per la copertura geografica siano disponibili per ciascun tipo di dati di cui all’allegato III.
Gli Stati membri provvedono affinché i dati corrispondenti alle informazioni di base create o aggiornate alla data indicata nella terza colonna dell’allegato III o successivamente a tale data siano resi disponibili senza indugio.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, salvo se altrimenti disposto nell’allegato III, altri dati corrispondenti a tutte le informazioni di base esistenti, creati o aggiornati prima della data indicata nella quarta colonna di tale allegato siano resi disponibili senza indugio dopo tale data.
Se nella quarta colonna dell’allegato III non figura alcuna data, le date applicabili sono definite per mezzo di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 7.
I termini di cui al presente paragrafo si applicano solo all’infrastruttura esistente. Per l’infrastruttura completata in una data successiva, tali termini sono intesi come le date di completamento.
Gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano accessibili attraverso i punti di accesso nazionali entro la stessa data.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi ITS di cui all’allegato IV siano diffusi secondo la copertura geografica non appena possibile e, in ogni caso, non oltre le date corrispondenti di cui a tale allegato.»;
8)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Modifiche dell’allegato III
1. Prima di adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione, nell’ambito del processo di consultazione ricorrente e in collaborazione con gli esperti designati dagli Stati membri e con i soggetti interessati, accerta la maturità delle descrizioni del contenuto digitale dei tipi di dati che devono essere resi disponibili a norma dell’articolo 6 bis e garantisce il completamento degli opportuni lavori preparatori.
1 bis. A seguito di un’analisi costi-benefici e di consultazioni adeguate e tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell’evoluzione della tecnologia in tutta l’Unione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato III:
a)
aggiungendo tipi di dati che rientrano fra le categorie o sottocategorie di dati di cui all’allegato III ed elencati nelle specifiche stabilite a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, qualora la disponibilità di tali tipi di dati comporti, secondo un’analisi costi-benefici, vantaggi e miglioramenti sostanziali e chiaramente giustificati in termini di sostenibilità dei trasporti, sicurezza dei trasporti o efficienza e gestione dei trasporti, nonché definendo le date applicabili;
b)
cancellando i tipi di dati dall’allegato III, ove chiaramente giustificato;
c)
definendo le date applicabili per i tipi di dati elencati nell’allegato III per i casi in cui al 20 dicembre 2023 non sia stata definita alcuna data.
2. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo sono coerenti con i tipi di dati stabiliti nel programma di lavoro più recente adottato a norma dell’articolo 4 bis. Tali atti delegati riguardano, se del caso, il contenuto digitale definito nel quadro dei lavori preparatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati non riguardano più di un settore prioritario.
3. La copertura geografica per i tipi di dati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c), è pari o più limitata rispetto a quella definita nell’allegato III per le categorie o sottocategorie cui appartengono i tipi di dati, seguendo, se del caso, un approccio graduale.
4. Le date stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c):
a)
per quanto riguarda la terza colonna dell’allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a due anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione e, se del caso, seguono un approccio graduale;
b)
per quanto riguarda la quarta colonna dell’allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione.
Nel caso in cui l’allegato III indichi già una data nella terza colonna, la data della quarta colonna:
a)
non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo la data specificata nella terza colonna e non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione;
b)
per quanto riguarda i dati statici relativi alla mobilità multimodale per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale a livello di UE (ubicazione dei nodi di accesso individuati) sull’intera rete di trasporto dell’Unione, la data non è anteriore al 31 dicembre 2032.
Tuttavia, se la disponibilità dei dati esistenti corrispondenti a informazioni create o aggiornate prima della data indicata nella terza colonna dell’allegato III non è ritenuta necessaria in quanto le informazioni corrispondenti stanno diventando rapidamente obsolete, gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis, lettere a) e c), del presente articolo, possono indicare nella quarta colonna dell’allegato III che l’obbligo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, quarto comma, non si applica a tali dati.
5. Nell’adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda il rischio di interferenza con i dati personali, nonché dei costi e delle risorse umane necessari per rendere disponibili i dati pertinenti con un livello di qualità sufficiente al fine di garantire che tali interferenze, costi e risorse, in particolare quelli sostenuti dalle autorità pubbliche, siano ridotti al minimo. La Commissione esamina inoltre i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori privati che possono essere tenuti a fornire i dati.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Misure provvisorie
1. Fatti salvi i meccanismi di preparazione e risposta agli incidenti, come quelli istituiti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in situazioni di emergenza, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che stabiliscano contromisure per affrontare le cause e le conseguenze di tale situazione, quali la sospensione degli obblighi nell’ambito dei settori prioritari di cui all’. Qualora ritenga che si sia verificata una situazione di emergenza, la Commissione informa quanto prima gli Stati membri.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1 solo in caso di situazioni di emergenza impreviste derivanti dal fatto che risultano compromesse la disponibilità o l’integrità dei servizi ITS, che sono oggetto di specifiche adottate a norma dell’articolo 6, qualora tale situazione rischi di compromettere il funzionamento corretto e sicuro del sistema di trasporti dell’Unione o abbia ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, e solo qualora non si possa prevedere che l’applicazione di un meccanismo di risposta agli incidenti o la modifica delle specifiche a norma dell’articolo 6 garantirà una risposta tempestiva ed efficace. Le misure adottate dalla Commissione si limitano esclusivamente ad affrontare le cause e le conseguenze di tali situazioni di emergenza.
3. L’adozione di misure provvisorie a norma del presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a intervenire in una situazione di emergenza relativa a questioni di sicurezza o di difesa nazionali che incidono sulle applicazioni e sui servizi ITS diffusi sul loro territorio.
4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione hanno un periodo di validità non superiore a 8 mesi. qualora ritenga che la situazione di emergenza sia cessata o qualora abbia modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, la Commissione informa gli Stati membri. La Commissione abroga tali atti di esecuzione una volta cessata tale situazione o quando la Commissione ha modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, a seconda dell’evento che si verifica per primo.
(*4) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).»;"
10)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Norme
1. Le norme necessarie all’interoperabilità, compatibilità e continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS sono sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie. A tal fine la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, chiede agli enti di normazione competenti, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), di compiere ogni sforzo necessario per adottare rapidamente le norme in questione.
2. Nel conferire mandato agli enti di normazione, sono osservati i principi esposti all’allegato II, nonché ogni altra disposizione funzionale inclusa in una specifica adottata in conformità dell’articolo 6.
(*5) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).»;"
11)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata
1. I dati che costituiscono dati personali ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) sono trattati a norma della presente direttiva solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni, dei servizi e delle azioni ITS di cui all’allegato I della presente direttiva al fine di garantire la sicurezza stradale e una migliore gestione del traffico, della mobilità o degli incidenti.
2. Qualora riguardino il trattamento di dati che costituiscono dati personali ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche adottate ai sensi dell’articolo 6 stabiliscono le categorie di tali dati e prevedono garanzie adeguate in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In tali casi, la valutazione d’impatto di cui all’articolo 6, paragrafo 7, della presente direttiva, comprende un’analisi dell’impatto di tale trattamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Qualora l’anonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite con dati anonimizzati, sono utilizzati dati anonimizzati.
4. Qualora l’anonimizzazione non sia tecnicamente realizzabile o le finalità del trattamento dei dati non possano essere conseguite con dati anonimizzati, i dati sono pseudonimizzati, a condizione che la pseudonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e che le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite utilizzando dati pseudonimizzati.
(*6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Sistema dell’UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS
Le specifiche per il settore prioritario di cui all’, paragrafo 1, lettera d), che devono essere adottate dalla Commissione nell’esercizio dei suoi poteri a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, comprendono l’istituzione del sistema dell’UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS di cui all’allegato I, punto 4.3. Le specifiche per tale sistema stabiliscono i compiti corrispondenti ai ruoli seguenti:
a)
autorità per la politica dei certificati C-ITS;
b)
gestore dell’elenco di fiducia C-ITS;
c)
punto di contatto C-ITS.
La Commissione è responsabile di assicurare che i doveri di tali ruoli siano adempiuti.»;
13)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui agli articoli 6 e 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 o 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
14)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo sugli ITS (CEI). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
15)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Relazioni
1. Entro il 21 marzo 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati sulla base della stessa, nonché sulle attività e sui progetti nazionali principali riguardanti i settori prioritari e alla disponibilità dei dati e dei servizi di cui agli allegati III e IV.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello per le relazioni iniziali e sullo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo di un elenco di indicatori chiave di prestazione per valutare l’attuazione della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. Tali atti di esecuzione, alla luce del principio di proporzionalità e sulla base delle migliori pratiche, distinguono tra indicatori chiave di prestazione obbligatori da includere nelle relazioni e indicatori aggiuntivi che possono essere inclusi in tali relazioni, se del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
3. Successivamente alla relazione iniziale, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sui progressi compiuti nell’attuazione della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. La Commissione garantisce che i termini per la presentazione delle relazioni stabiliti negli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 6 siano allineati a tale frequenza.
4. Al più tardi dodici mesi dopo ciascuna scadenza per la presentazione delle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati sulla base della stessa. La relazione è corredata di un’analisi del funzionamento e dell’attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell’articolo 16, comprese le risorse finanziarie utilizzate e necessarie. La relazione valuta inoltre la necessità di apportare eventuali modifiche alla presente direttiva.»;
16)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2028, sulla base dell’ultima relazione della Commissione elaborata a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, la Commissione riesamina l’articolo 6 bis, l’articolo 7 e gli allegati III e IV e può, se del caso, presentare una proposta di modifica. In particolare, sulla base dei progressi compiuti per quanto riguarda la disponibilità e l’accessibilità dei dati e la diffusione dei servizi, e tenendo conto del loro maggiore utilizzo attraverso le applicazioni ITS, la Commissione può proporre di adattare l’ambito geografico di determinati tipi di dati e servizi e di aggiungere tipi di dati e servizi considerati essenziali per l’ulteriore diffusione degli ITS.»;
17)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente direttiva;
18)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente direttiva;
19)
il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato III;
20)
il testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva è aggiunto come allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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