Art. 1
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione
In vigore dal 17 ott 2023
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 9 è così modificato:
i)
al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»
ii)
al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;
iii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel contesto del presente articolo, dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 21, paragrafo 5, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I, V o VI. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater e dell’allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V. Nel contesto dell’articolo 8 bis quinquies e dell’allegato VI, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato VI.»;
b)
al punto 14, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
è correlato a un’operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un’altra giurisdizione costituiscano o meno una stabile organizzazione o la questione se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling; e»;
c)
sono aggiunti i punti seguenti:
«28.
“redditi da dividendi su conti non di custodia”: i dividendi o gli altri redditi considerati dividendi nello Stato membro del soggetto pagante che sono versati o accreditati su un conto diverso da un Conto di Custodia quale definito nell’allegato I, sezione VIII, parte C, punto 3;
29.
“prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell’Unione in materia di scambio di informazioni e altre misure analoghe”: i Contratti di assicurazione, diversi dai Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato soggetti a comunicazione ai sensi dell’allegato I, sezione I, in cui i benefici derivanti dai contratti sono esigibili in caso di decesso di un contraente;
30.
“indirizzo di registro distribuito”: l’indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
31.
“cliente”: ai fini dell’articolo 8 bis ter qualsiasi intermediario o contribuente interessato che riceve servizi, tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.
(*1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;"
2)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
a)
redditi da lavoro dipendente;
b)
compensi per dirigenti;
c)
redditi da prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
d)
pensioni;
e)
proprietà e redditi immobiliari;
f)
canoni;
g)
redditi da dividendi su conti non di custodia diversi dai redditi da dividendi esenti dall’imposta sulle società a norma degli o 6 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (*2)
(*2) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).»;"
.
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Anteriormente al 1
o
gennaio 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno cinque delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dal 1
o
gennaio 2026 o successivi.»;
c)
il paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:
«7 bis. Gli Stati membri assicurano che le entità e i conti che devono essere considerati, rispettivamente, Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nell’allegato I, sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e in particolare che l’attribuzione a un’Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l’attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.»
;
3)
l’articolo 8 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1o gennaio 2026 e laddove:
a)
l’importo dell’operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1 500 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta), qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero; o
b)
il ruling preventivo transfrontaliero determini se una persona è o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.
Ai fini del primo comma, lettera a), e fatto salvo l’importo di cui al ruling preventivo transfrontaliero, in una serie di operazioni riguardanti diversi beni, servizi o attività l’importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Gli importi non sono aggregati se gli stessi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni.
In deroga al primo comma, lettera b), lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.»
;
b)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
identificazione della persona, diversa da una persona fisica, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;»;
ii)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, negli altri eventuali Stati membri, che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e»;
4)
l’articolo 8 bis ter è così modificato:
a)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario a cui sia stata concessa un’esenzione la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 al proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.»
;
b)
il paragrafo 14 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale ai sensi del paragrafo 5, e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il NIF e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;»;
5)
all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«m)
l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell’identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identità e la residenza fiscale del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui alle lettere da c) a g) allo Stato membro di emissione dell’identificativo del Servizio di Identificazione.»;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis quinquies
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di soddisfare gli obblighi di comunicazione e di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’effettiva attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato VI, sezione V.
2. Conformemente agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, rispettivamente sezioni II e III, l’autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21.
3. L’autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione:
a)
il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato VI, sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell’Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna detta Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;
in deroga al primo comma del presente punto, qualora il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottenga la conferma diretta dell’identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identità e la residenza fiscale della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare allo Stato membro di emissione dell’identificativo del Servizio di Identificazione riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione includono il nome, l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell’Entità;
b)
il nome, l’indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui al paragrafo 7 e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;
c)
per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi di Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell’anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:
i)
il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
ii)
l’importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
iii)
l’importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
iv)
il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
v)
il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
vi)
il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;
vii)
il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti ii) e iv);
viii)
il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell’Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti iii), v) ed vi); e
ix)
il valore equo di mercato aggregato nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un’istituzione finanziaria.
Ai fini della lettera c), punti ii) e iii), l’importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un’unica Moneta Fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Ai fini della lettera c), punti da iv) a ix)„ il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un’unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.
Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
4. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui a tale paragrafo, nell’ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
5. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
6. La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l’anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
7. Ai fini dell’osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività si registrano presso l’autorità competente di un unico Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato VI, sezione V, parte F.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.
8. Il paragrafo 7 del presente articolo non si applica ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1.
9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e tecniche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
10. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione istituisce un registro dei Gestori di Cripto-attività in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate conformemente all’allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro dei Gestori di Cripto-attività è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
11. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell’allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.
Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l’accordo fra un’autorità competente e una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro.
Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato VI, in particolare per quanto riguarda:
a)
le definizioni di Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, Utente Oggetto di Comunicazione e Operazione Oggetto di Comunicazione;
b)
le procedure applicabili al fine di identificare gli Utenti Oggetto di Comunicazione;
c)
gli obblighi di comunicazione;
d)
le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono predisporre al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nel regime stesso.
La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell’allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5.
12. Fatto salvo il paragrafo 11, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini, mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell’attuazione di tale norma e dell’accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione sia in vigore un accordo tra autorità competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell’allegato VI non si applicano più a tali fini.»
;
7)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per la valutazione, l’accertamento e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’ nonché all’IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all’antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.»
;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«L’autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può anche utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per qualsiasi fine contemplato da un atto basato sull’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e condividerli a tal fine con l’autorità competente responsabile delle misure restrittive nello Stato membro interessato.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest’ultima, purché la trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.»
;
8)
all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l’uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies.»
;
9)
all’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, nei seguenti casi:
a)
per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell’articolo 8 bis anteriormente al 1o gennaio 2017;
b)
per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;
c)
per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Oggetto di Comunicazione a norma dell’articolo 8 bis quinquies anteriormente al 30 giugno 2025.
Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies.
Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»
;
10)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, l’autorità competente di uno Stato membro ha, tuttavia, accesso solo alle informazioni relative agli Utenti Oggetto di Comunicazione e alle Persone Oggetto di Comunicazione residenti in tale Stato membro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 8, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 17, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 5, e solo ai fini dei rilevamenti statistici di cui al paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafi 2 e 3, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento che consenta la verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF fornito da un’entità tenuta alla comunicazione o da un contribuente ai fini dello scambio automatico di informazioni.
La Commissione elabora i parametri tecnici dello strumento di cui al primo comma mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»
;
11)
all’articolo 22, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 bis quinquies. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis, paragrafo 6, all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, all’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, e all’articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.»
;
12)
all’articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ciascuno Stato membro monitora e valuta, in relazione alla propria situazione, l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva anche nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali e comunica con frequenza annuale alla Commissione i risultati della propria valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»
;
13)
l’articolo 25 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, che agiscono da soli o congiuntamente. Nell’effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è disciplinato da un contratto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.»
;
b)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«4. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione o Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:
a)
informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e
b)
fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.»
;
14)
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 25 bis
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»
;
15)
all’articolo 27, il paragrafo 2 è soppresso;
16)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 quater
Comunicazione e trasmissione del NIF
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia comunicato dall’entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione e sia trasmesso da ciascuno Stato membro quando espressamente richiesto dagli articoli e dagli allegati della presente direttiva e a norma degli stessi.
2. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2030 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), nella misura in cui si tratta di categorie di reddito e di capitale per le quali sarebbero state comunicate informazioni anche se il NIF non fosse disponibile.
3. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate in relazione alle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).
4. Per i periodi d’imposta aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro include, se ottenuto dall’autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).»
;
17)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
18)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
19)
il testo che figura nell’allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:2226:oj#art-1