Art. 1

In vigore dal 4 ott 2023
La decisione 2005/671/GAI è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) la lettera b) è soppressa; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “gruppo o entità”: un gruppo terroristico quale definito all’, punto 3), della direttiva (UE) 2017/541 e i gruppi ed entità figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (*1). (*1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).»;" 2) l’ è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Europol e agli Stati membri»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis.   Ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali siano trattati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo solo ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a reati di terrorismo e ad altri reati di competenza di Europol, quali elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794. Tale trattamento lascia impregiudicate le limitazioni applicabili al trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/794.» ; c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 bis restano limitate a quelle di cui all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.»; d) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente: «Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle indicate all’allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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