Art. 8

Obbligo di risparmio energetico

In vigore dal 13 set 2023
Obbligo di risparmio energetico 1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a: a) nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo; b) nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari: i) dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019; ii) dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019; iii) dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019; iv) dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. In deroga al primo comma, lettera b), punto i), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 pari allo 0,24 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. In deroga al primo comma, lettera b), punti ii), iii) e iv), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del FEC annuo medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmi energetici cumulativi prescritto nell'uso finale. Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al tasso di risparmio di cui al primo comma, lettera b), punto iv), per periodi decennali dopo il 2030. 2.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all' o adottando misure politiche alternative di cui all'. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di cui agli e all', paragrafo 14, siano calcolati conformemente all'allegato V. 3.   Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria, ma non solo, presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell', paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva. Al fine di realizzare i risparmi energetici richiesti al paragrafo 1 e fatti salvi il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944, per elaborare le misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure. Gli Stati membri stabiliscono e realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Nella valutazione della quota di povertà energetica nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri tengono conto degli indicatori seguenti: a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]); b) arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC [ilc_mdes07]); c) popolazione totale che vive in un'abitazione con perdite al tetto, umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta, o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]); d) tasso di rischio di povertà (indagini Eurostat, SILC ed ECHP [ilc_li02]) (valore limite: 60 % del reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali). Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica degli indicatori di cui al terzo comma per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili. 4.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell' e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento e nelle relative relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate in applicazione dell' del medesimo regolamento, gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo indicato al paragrafo 1. 6.   Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), possono calcolare il volume di risparmio energetico ivi richiesto in uno o più dei modi seguenti: a) applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo di energia finale nel triennio precedente il 1o gennaio 2019; b) escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo; c) ricorrendo a una delle opzioni enunciate al paragrafo 8. 7.   Ove si avvalgano di una delle possibilità previste al paragrafo 6 in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri stabiliscono: a) il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui a tale punto; b) il proprio scenario di base del calcolo, che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti. 8.   Fatto salvo il paragrafo 9, ciascuno Stato membro può: a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020; b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), punto i), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all', paragrafo 4, all', paragrafo 7, lettera a), e all', paragrafo 1, paragrafi da 5 a 9 e paragrafo 11. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell' e degli articoli da 7 a 12. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione; d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al medesimo comma, lettera b), punto i), che possono essere misurate e verificate; e) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020; f) escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili; g) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), punto i), i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli , notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni intermedie conformemente all'. 9.   Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 8 per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i): a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a); b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 8, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 6 e 7. Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 8, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso annuale di risparmi di cui al medesimo punto. 10.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell' e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 ed elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso annuale di risparmi e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo sono state applicate. 11.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell' e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e le relative metodologie di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione. 12.   Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell' e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico. 13.   Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo. In alternativa, lo Stato membro che abbia realizzato risparmi energetici cumulativi nell'uso finale superiori al livello prescritto entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 è autorizzato a riportare il quantitativo ammissibile non superiore al 10 % di tale eccedenza nel periodo d'obbligo successivo senza che l'impegno obiettivo sia aumentato. 14.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma dell' del medesimo regolamento, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente all' e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli: a) che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti; b) in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'; c) che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente al presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.
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