Art. 7

Appalti pubblici

In vigore dal 13 set 2023
Appalti pubblici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all' della direttiva 2014/23/UE, all' della direttiva 2014/24/UE e all' della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV della presente direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto» in conformità dell', anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se compromettono la sicurezza pubblica od ostacolano la risposta alle emergenze di sanità pubblica. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la loro applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. Gli obblighi non si applicano agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39). 3.   Fatto salvo l', paragrafo 4, in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata disponibile. 5.   Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto, nel concludere i contratti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente all'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o dei criteri nazionali equivalenti disponibili. Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rendano pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 pubblicando tali informazioni nei rispettivi avvisi su Tenders Electronic Daily (TED), conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (40). Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita, sull'uso di materiali a basso tenore di carbonio e sulla circolarità dei materiali utilizzati per un nuovo edificio e per un edificio da ristrutturare. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m2. Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici. 6.   Se del caso, la Commissione può fornire ulteriori orientamenti alle autorità nazionali e ai funzionari addetti agli appalti nell'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto. Tale supporto può rafforzare i consessi esistenti allo scopo di sostenere gli Stati membri, ad esempio mediante azione concertata, e può aiutare questi ultimi a tenere conto dei criteri relativi agli appalti pubblici verdi. 7.   Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine. 8.   Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine. Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che presentano in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.
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