Art. 6

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

In vigore dal 13 set 2023
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici 1.   Fatto salvo l' della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell' della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri possono scegliere quali edifici includere nel requisito di ristrutturazione del 3 %, tenendo debitamente conto dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica nella scelta degli edifici da ristrutturare. Gli Stati membri possono esentare gli alloggi sociali dall'obbligo di ristrutturazione di cui al primo comma qualora le ristrutturazioni non siano neutre in termini di costi o comportino aumenti dei canoni di locazione per le persone che vivono in tali alloggi, salvo qualora tali aumenti non siano superiori ai risparmi economici sulla fattura energetica. Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà negoziano con il proprietario, in particolare quando raggiungono una soglia di intervento come il rinnovo della locazione, il cambiamento d'uso, lavori significativi di riparazione o manutenzione, al fine di stabilire clausole contrattuali affinché l'edificio diventi un edificio a emissioni zero o quanto meno a energia quasi zero. La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 che sono di proprietà degli enti pubblici e che, al 1o gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero. 2.   Gli Stati membri possono applicare requisiti meno rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1 per le categorie di edifici seguenti: a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale; c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Gli Stati membri possono decidere di non ristrutturare edifici non menzionati al primo comma del presente paragrafo fino al livello di cui al paragrafo 1 se ritengono che non sia tecnicamente, economicamente o funzionalmente fattibile trasformare un determinato edificio in un edificio a energia quasi zero. Se decidono in tal senso, gli Stati membri non conteggiano la ristrutturazione di tale edificio ai fini del rispetto del requisito di cui al paragrafo 1. 3.   Per concentrare i risparmi energetici nella fase iniziale e incentivare le azioni intraprese in fasi precoci, uno Stato membro che ristrutturi più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici a norma del paragrafo 1 nel corso di un anno qualsiasi fino al 31 dicembre 2026 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni seguenti. Uno Stato membro che ristrutturi a partire dal 1o gennaio 2027 più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti. 4.   Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tale disposizione si applica esclusivamente se più efficiente sotto il profilo dei costi e più sostenibile in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali. 5.   Entro l'11 ottobre 2025, ai fini del presente articolo gli Stati membri predispongono e rendono pubblico e accessibile un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati e aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. Gli Stati membri aggiornano tale inventario almeno ogni due anni. L'inventario è collegato alla rassegna del parco immobiliare effettuata nel quadro dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici in conformità della direttiva 2010/31/UE e delle relative banche dati. L'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE può aggregare i dati pubblici e accessibili sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili. L'inventario comprende quanto meno i dati seguenti: a) la superficie coperta in m2; b) il consumo annuo misurato di riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica e acqua calda, qualora tali dati siano disponibili; c) l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell' della direttiva 2010/31/UE. 6.   Gli Stati membri possono decidere di applicare un approccio alternativo a quello di cui ai paragrafi da 1 a 4 al fine di conseguire ogni anno un volume di risparmi energetici negli edifici degli enti pubblici almeno equivalente a quello prescritto al paragrafo 1. Ai fini dell'applicazione di tale approccio alternativo, gli Stati membri: a) provvedono affinché ogni anno, ove applicabile sia introdotto un passaporto di ristrutturazione per gli edifici che rappresentano almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici. Per tali edifici, la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero deve essere realizzata al più tardi entro il 2040; b) stimano il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento degli enti pubblici prima e dopo la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri che decidono di applicare l'approccio alternativo notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, i risparmi energetici previsti per conseguire almeno l'equivalente dei risparmi energetici negli edifici di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2030.
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