Art. 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

In vigore dal 13 set 2023
Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021. Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo stabilito al primo comma. Ai fini del primo e del secondo comma, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di riferimento che comprende il consumo di energia finale di tutti gli enti pubblici, ad eccezione dei trasporti pubblici o delle forze armate, per il 2021. La riduzione del consumo di energia dei trasporti pubblici e delle forze armate è indicativa e può comunque essere presa in considerazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, anche se esclusa dallo scenario di riferimento a norma del presente articolo. 2.   Durante un periodo di transizione che termina l'11 ottobre 2027, l'obiettivo di cui al paragrafo 1 è indicativo. Durante tale periodo di transizione gli Stati membri possono utilizzare i dati sul consumo stimato e, entro la stessa data, gli Stati membri adeguano lo scenario di riferimento e allineano il consumo stimato di energia finale di tutti gli enti pubblici al consumo effettivo di energia finale di tutti gli enti pubblici. 3.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti. 4.   Nel calcolo del consumo di energia finale dei suoi enti pubblici, uno Stato membro può tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale. 5.   Gli Stati membri includono negli aggiornamenti, presentati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, notificati a norma dell' e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali riduzioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, in sede di elaborazione e attuazione delle misure di efficienza energetica, le autorità competenti intraprendano azioni intese ad attenuare gli impatti negativi significativi, diretti o indiretti, delle misure di efficienza energetica sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, sulle famiglie a basso reddito o sui gruppi vulnerabili. 7.   Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici. Tale sostegno può comprendere, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, un sostegno finanziario e tecnico al fine di adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica e incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei benefici più ampi che vanno oltre il risparmio energetico, ad esempio la qualità dell'ambiente interno, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo il miglioramento e l'acquisizione delle competenze e opportunità di formazione e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici. 8.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita, nonché i vantaggi economici e sociali, delle proprie attività strategiche e di investimento. 9.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a migliorare la prestazione energetica degli edifici di proprietà di enti pubblici o da essi occupati, anche mediante la sostituzione di riscaldatori vecchi e inefficienti.
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