Art. 35

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

In vigore dal 13 set 2023
Riesame e monitoraggio dell'attuazione 1.   Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, presentata a norma del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva. 2.   Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento; b) interconnessioni fra le misure adottate; c) variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento; d) politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Unione e nazionale; e e) misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell', paragrafo 1, della presente direttiva e comunicate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione, corredata, se del caso, propone misure volte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. 3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente ai principi generali di cui all'allegato II, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato III. 4.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base di una valutazione del potenziale di efficienza energetica in termini di conversione, trasformazione, trasmissione, trasporto e stoccaggio dell'energia, corredata, se del caso, di proposte legislative. 5.   Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a contabilizzazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative. 6.   Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2020 in materia di efficienza energetica. 7.   Entro il 28 febbraio 2027 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale valutazione comprende: a) una valutazione concernente l'efficacia generale della presente direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione; b) una valutazione dettagliata dell'impatto macroeconomico aggregato della presente direttiva, con particolare attenzione agli effetti sulla sicurezza energetica dell'Unione, sui prezzi dell'energia, sulla riduzione al minimo della povertà energetica, sulla crescita economica, sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro, sui costi di mobilità e sul potere d'acquisto delle famiglie; c) gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all', paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione; d) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), per i periodi decennali dopo il 2030; e) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all', paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo; f) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all', paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030; g) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all', paragrafo 1; h) l'impatto della presente direttiva sul sostegno alla crescita economica, sull'aumento della produzione industriale, sulla diffusione delle energie rinnovabili o sugli sforzi avanzati verso la neutralità climatica. La valutazione esamina anche gli effetti sugli sforzi volti a elettrificare l'economia e l'introduzione dell'idrogeno, stabilendo anche se eventuali modifiche al trattamento delle fonti energetiche rinnovabili pulite siano giustificate, e propone, se del caso, soluzioni a eventuali effetti potenzialmente negativi individuati. La relazione è corredata di una valutazione dettagliata che indica se sia necessario rivedere la presente direttiva nell'interesse della semplificazione normativa e, se del caso, di proposte di ulteriori misure. 8.   Entro il 31 ottobre 2032 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2030 in materia di efficienza energetica.
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