Art. 31

Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria

In vigore dal 13 set 2023
Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria 1.   Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/2066 e i fattori di energia primaria stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri valori o fattori. 2.   Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up) basato sul consumo di energia finale. 3.   Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 1,9 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate. 4.   Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. 5.   Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali, regionali o locali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori. 6.   Quando fissano un coefficiente proprio, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati alla Commissione a norma dell' e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti in tali aggiornamenti e nei piani successivi. 7.   Entro il 25 dicembre 2026 e successivamente ogni quattro anni la Commissione rivede i coefficienti di base sulla base dei dati osservati. Tali revisioni sono effettuate tenendo conto dei loro effetti sul diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.
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