Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 set 2023
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«energia»: i prodotti energetici come definiti all', lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
2)
«efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto come definito all', punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;
3)
«sistema energetico»: il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;
4)
«efficienza del sistema»: la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;
5)
«consumo di energia primaria» o «PEC» (primary energy consumption): l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente;
6)
«consumo di energia finale» o «FEC» (final energy consumption): tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia dell'ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008;
7)
«energia dell'ambiente»: l'energia dell'ambiente quale definita all', punto 2), della direttiva (UE) 2018/2001;
8)
«efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia;
9)
«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo, o entrambe, prima e dopo l’attuazione di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
10)
«miglioramento dell’efficienza energetica»: l’incremento dell’efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
11)
«servizio energetico»: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
12)
«enti pubblici»: le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale;
13)
«superficie coperta utile totale»: la superficie coperta di un immobile, o di parte di un immobile, in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
14)
«amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
15)
«enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all', paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
16)
«sistema di gestione dell'energia»: l'insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di una strategia che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e un piano atto a conseguirlo, compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi;
17)
«norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
18)
«norma internazionale»: norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa disponibile per uso pubblico;
19)
«parte obbligata»: il distributore di energia, la società di vendita di energia al dettaglio o il gestore del sistema di trasmissione vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all';
20)
«parte incaricata»: l'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;
21)
«parte partecipante»: l'impresa o l'organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o che rientra nell'ambito di uno strumento politico normativo nazionale;
22)
«autorità pubblica responsabile dell'attuazione»: l'organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del monitoraggio dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e degli strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o dell’istruzione;
23)
«misura politica»: lo strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni formalmente istituito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
24)
«azione individuale»: l'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili e che è intrapresa in applicazione di una misura politica;
25)
«distributore di energia»: la persona fisica o giuridica, compreso il gestore del sistema di distribuzione, che è responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
26)
«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all', punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l’energia elettrica o all’, punto 6), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;
27)
«società di vendita di energia al dettaglio»: la persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
28)
«cliente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
29)
«fornitore di servizi energetici»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
30)
«piccole e medie imprese» o «PMI»: le imprese come definite all', paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (37);
31)
«microimpresa»: un'impresa come definita all', paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
32)
«audit energetico»: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;
33)
«contratti di rendimento energetico»: gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove per lavori, forniture o servizi nell'ambito della misura sia versato un corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di un altro criterio di prestazione energetica concordato, come i risparmi finanziari;
34)
«sistema di misurazione intelligente»: il sistema di misurazione intelligente come definito all', punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 o il sistema di misurazione intelligente di cui alla direttiva 2009/73/CE;
35)
«gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione come definito all’, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l'energia elettrica o all', punto 4), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;
36)
«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
37)
«domanda economicamente giustificabile»: la domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffrescamento che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;
38)
«calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di riscaldamento o di raffrescamento;
39)
«energia elettrica da cogenerazione»: l'energia elettrica generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo i principi generali che figurano nell'allegato II;
40)
«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III;
41)
«rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di energia elettrica e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di energia elettrica e di energia meccanica;
42)
«rapporto energia elettrica/calore»: il rapporto tra energia elettrica da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
43)
«unità di cogenerazione»: l'unità che è in grado di operare in cogenerazione;
44)
«unità di piccola cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;
45)
«unità di micro-cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;
46)
«teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all';
47)
«riscaldamento e raffrescamento efficienti»: l'opzione di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
48)
«riscaldamento e raffrescamento individuali efficienti»: l'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
49)
«centro dati»: centro dati come definito nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
50)
«ammodernamento sostanziale»: l'ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;
51)
«aggregatore»: l'aggregatore indipendente come definito all', punto 19), della direttiva (UE) 2019/944;
52)
«povertà energetica»: l'impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni;
53)
«utente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;
54)
«divergenza di interessi»: l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali;
55)
«strategia di coinvolgimento»: una strategia che fissa obiettivi, sviluppa tecniche e stabilisce il processo attraverso il quale coinvolgere nel processo decisionale tutti i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale o locale, compresi i rappresentanti della società civile, come le organizzazioni dei consumatori, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro su tali politiche e migliorarne l'accettazione da parte del pubblico;
56)
«una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica»: una parte e un campione tali da richiedere la creazione di un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale da rappresentare l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consentire pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.
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