Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 10 lug 2023
Misure transitorie
Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir_impl:2023:1438:oj#art-4